La direttiva europea sulle Case Green, in fase di recepimento in Italia, è già oggetto di contenzioso a livello territoriale. Con la sentenza n. 26 9 febbraio 2026, il TAR di Bolzano ha annullato alcune disposizioni del regolamento provinciale che imponevano obblighi energetici anticipati sugli edifici esistenti. Secondo i giudici, gli enti locali non possono introdurre requisiti minimi di prestazione energetica senza rispettare i principi di gradualità, proporzionalità e neutralità tecnologica richiamati dalla direttiva europea.
- TAR contro i requisiti minimi anticipati per gli edifici
- Pompa di calore e teleriscaldamento tra obblighi e alternative
- Direttiva Case Green con principio di gradualità
- Neutralità tecnologica e istruttoria tecnica richiesta agli enti locali
- Come cambiano i requisiti minimi Case Green dopo la sentenza
TAR contro i requisiti minimi anticipati per gli edifici
Secondo il TAR, il regolamento provinciale imponeva adempimenti gravosi senza una verifica concreta delle condizioni che avrebbero reso le misure applicabili nella realtà. Le prescrizioni contestate sono state ritenute, in larga parte, tecnicamente non praticabili oppure economicamente non sostenibili, anche per l’assenza di una istruttoria che valutasse, edificio per edificio o per tipologie omogenee, la reale realizzabilità degli interventi.
Pompa di calore e teleriscaldamento tra obblighi e alternative
La controversia riguarda, nello specifico, la previsione che negli edifici esistenti venisse richiesta la sostituzione della caldaia tramite pompa di calore oppure tramite collegamento al teleriscaldamento, salvo l’ipotesi in cui il fabbisogno energetico risultasse coperto almeno per il 30% da fonti rinnovabili. Per i giudici, l’imposizione di soluzioni così strutturali, senza un’analisi tecnica ed economica adeguata, non può essere considerata automaticamente ragionevole e proporzionata in ogni contesto.
Direttiva Case Green con principio di gradualità
La direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici si fonda su un percorso progressivo, costruito su criteri e strumenti che devono essere definiti a livello nazionale. La sentenza richiama i principi di gradualità, ragionevolezza e proporzionalità, che diventano un parametro di controllo quando un ente territoriale anticipa vincoli tecnici prima che il recepimento stabilisca regole, tempi e criteri applicativi.
Neutralità tecnologica e istruttoria tecnica richiesta agli enti locali
Un altro snodo della pronuncia è la neutralità tecnologica. Obiettivi ambientali e prestazionali possono essere perseguiti, ma l’obbligo di adottare una tecnologia specifica, senza un confronto reale con alternative praticabili e senza una motivazione basata su dati, espone la disciplina locale a censure. In questa prospettiva, la sentenza rafforza l’idea che eventuali anticipazioni territoriali debbano poggiare su una istruttoria solida, capace di dimostrare che le soluzioni richieste sono applicabili e sostenibili nelle diverse condizioni del patrimonio edilizio.
“La sentenza rappresenta un riferimento importante per l’attuazione della Direttiva EPBD nel nostro Paese. La decisione afferma la necessità di adottare un approccio concreto alla decarbonizzazione degli edifici, che verifichi la reale fattibilità delle soluzioni previste, e ribadisce l’importanza di una transizione sostenibile, prima di tutto, per i cittadini.” Pier Lorenzo Dell’Orco, presidente Proxigas.
Come cambiano i requisiti minimi Case Green dopo la sentenza
La decisione del TAR introduce un elemento di cautela nell’applicazione territoriale della direttiva Case Green. In assenza del recepimento nazionale, gli enti locali non possono anticipare requisiti minimi di prestazione energetica che comportino obblighi generalizzati senza una motivazione tecnica puntuale. Il principio affermato è che la transizione energetica degli edifici deve seguire un percorso coerente con la normativa europea, evitando vincoli che superino quanto necessario rispetto agli obiettivi ambientali fissati dall’Unione.