Agricoltura 2026: tutte le agevolazioni tra fisco, investimenti, lavoro e rinnovabili

di Barbara Weisz

4 Febbraio 2026 11:36

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Quadro completo 2026 per l'Agricoltura. Esenzione IRPEF, credito d'imposta per investimenti, lavoro occasionale e novità sul Fotovoltaico.

Il regime fiscale dei redditi agricoli subisce per l’anno d’imposta 2026 importanti aggiornamenti legati alla Manovra. Le nuove disposizioni intervengono sia sul fronte della detassazione IRPEF per i coltivatori diretti sia sulla disciplina applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili in zone agricole, con l’obiettivo di stabilizzare le agevolazioni per le piccole realtà produttive del settore agricolo.

Detassazione redditi agricoli 2026

La Legge di Bilancio (Legge 199/2025) ha confermato per l’intero anno d’imposta 2026 l’agevolazione per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP). Il meccanismo prevede che il reddito dominicale e agrario sia escluso dalla base imponibile IRPEF secondo le seguenti soglie:

  • esenzione totale per i redditi complessivi fino a 10.000 euro;
  • esenzione al 50% per la quota di reddito compresa tra 10.000 e 15.000 euro.

Non rilevano ai fini della soglia: pensioni e assegni ad esse equiparati; indennità e somme percepite per espletamento di cariche pubbliche o in associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo.

L’accesso al beneficio è riservato ai soggetti iscritti alla previdenza agricola che dedicano all’attività almeno il 50% del tempo di lavoro e ne ricavano almeno il 50% del reddito (parametri ridotti al 25% nelle zone montane o svantaggiate).

Ai fini della qualifica IAP, sono incluse anche le seguenti forme societarie:

  • società di persone con almeno un socio in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, estesa ai soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
  • società di capitali o cooperative con almeno un amministratore che sia anche socio in possesso della qualifica IAP, valida per una sola società.

Credito d’imposta per gli investimenti delle imprese agricole

La manovra 2026 introduce un nuovo credito d’imposta destinato agli investimenti in beni strumentali nuovi, macchinari e software funzionali alla transizione digitale ed energetica delle imprese.

La misura, prevista dal comma 454, si applica alle imprese operanti nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% per investimenti fino a 1 milione di euro, effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 28 settembre 2028, e riguarda i beni inclusi negli allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026.

Proroga delle franchigie IRPEF su redditi dominicali e agrari

La Legge di Bilancio 2026 proroga anche per l’anno in corso il regime agevolato IRPEF applicabile ai redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

In base a quanto previsto dal comma 15, resta confermata la seguente articolazione:

  • esenzione IRPEF fino a 10.000 euro di reddito;
  • concorso al reddito imponibile nella misura del 50% per la quota compresa tra 10.000 e 15.000 euro;
  • tassazione ordinaria oltre tale soglia.

La proroga non si applica alle società agricole di persone, alle società a responsabilità limitata e alle cooperative che hanno optato per la tassazione catastale dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del TUIR.

Lavoro occasionale in agricoltura: stabilizzazione della misura

In materia di lavoro, la manovra rende strutturale la disciplina sulle prestazioni occasionali in agricoltura, già introdotta con il comma 343 della legge 197/2022.

La norma consente alle imprese agricole di ricorrere a contratti di lavoro a tempo determinato per attività stagionali, con una durata massima di 45 giornate annue per ciascun lavoratore.

La misura è rivolta a soggetti che non abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato ordinario in agricoltura nei tre anni precedenti e appartenenti a specifiche categorie, tra cui:

  • disoccupati;
  • giovani fino a 25 anni;
  • pensionati, per i quali non si applica il vincolo dei rapporti di lavoro pregressi.

L’obiettivo è agevolare il reperimento di manodopera nei periodi di maggiore intensità produttiva, garantendo al contempo un quadro normativo stabile per le imprese del settore.

Questa nuova disciplina si affianca alle misure sui voucher per il lavoro stagionale in agricoltura, introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 per rispondere alle esigenze di manodopera nelle fasi di picco produttivo.

Fisco e fotovoltaico a terra: le nuove date

I commi 15 e 16 della Manovra 2026 intervengono sulla disciplina fiscale degli impianti fotovoltaici a terra installati in zone agricole. La novità principale riguarda il criterio temporale per l’applicazione della tassazione ordinaria sui redditi eccedenti il limite di agrarietà.

A differenza della normativa precedente, non rileva più la data di entrata in esercizio, bensì il momento dell’installazione. Gli impianti installati dopo il 31 dicembre 2025 che superano la soglia di 260.000 kWh annui vedranno i guadagni eccedenti tassati secondo i regimi ordinari IRPEF/IRES o tramite il coefficiente di redditività del 25%.

La data di installazione deve essere ufficialmente certificata tramite la registrazione come impianto realizzato nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione.

Restano confermati i limiti di agrarietà vigenti, pari a 2.400.000 kWh annui per l’energia da fonti agroforestali e 260.000 kWh per il fotovoltaico. Tali limiti, definiti dal comma 423 della Legge di Bilancio 2006, stabiliscono i confini entro cui la produzione energetica è considerata attività agricola connessa e gode della tassazione agevolata basata sul reddito agrario:

  • energia da fonti agroforestali con limite fissato a 2.400.000 kWh annui per la cessione di energia elettrica e calorica;
  • energia da impianti fotovoltaici con soglia stabilita a 260.000 kWh annui;
  • carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo che rientrano sempre nel limite di agrarietà.

Oltre queste soglie, il trattamento fiscale segue le regole ordinarie sulla base della prevalenza dei prodotti provenienti dal fondo agricolo.