La vendita di un immobile ricevuto in donazione e su cui sono stati eseguiti interventi con il superbonus è soggetta a tassazione, contrariamente a quanto accade in caso di successione che esula dall’applicazione della plusvalenza speciale.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62/E del 30 ottobre, specifica che la plusvalenza è imponibile se la cessione di un immobile donato e oggetto di superbonus avviene entro dieci anni dalla conclusione dei lavori.
Come precisa l’Agenzia delle Entrate, infatti, è fondamentale distinguere tra successione e donazione. La tassazione, infatti, non si applica se l’immobile è stato acquisito per successione, mentre è dovuta se si riceve in donazione e quando stati completati interventi agevolati con il superbonus da meno di dieci anni.
La tassazione, precisamente, riguarda la differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto originario dell’immobile, aggiungendo spese accessorie e interventi di miglioria.
Nel caso esaminato dal Fisco, l’immobile non era stato utilizzato come abitazione principale e gli interventi agevolati erano stati portati a termine meno di dieci anni prima della cessione, quindi erano presenti tutti i requisiti che rendono necessaria l’imposizione della plusvalenza.