Il rimborso chilometrico non contribuisce a formare il reddito del professionista solo se viene addebitato in modo analitico. Se invece è calcolato con un criterio forfettario, pur essendo separatamente segnato in fattura, allora rientra nel redditi, al quale conseguentemente si possono applicare le deducibilità fiscali previste.
La precisazione è contenuta nell‘interpello 270/2025 dell’Agenzia delle Entrate, in risposta a un contribuente che aveva emesso fattura distinguendolo dalle prestazioni professionali e calcolandolo secondo parametri oggettivi e concordati, applicando però una tariffa convenzionale al chilometro. Un criterio quindi forfettario invece che non analitico.
Rimborsi spese e reddito da lavoro autonomo
Il reddito del professionista è definito dall‘articolo 54 del Testo unico imposte sui redditi come differenza fra tutte le somme percepite e le spese sostenute. Ci sono però alcune eccezioni, per cui ad esempio non concorrono a formare il reddito le somme che il professionista sostiene per conto del committente, addebitandole poi in fattura. Questa norma ha l’obiettivo di evitare che il lavoratore autonomo debba considerare come reddito somme che in realtà sono a carico del cliente e che vengono semplicemente anticipate e poi rimborsate. Essendo queste spese escluse dalla formazione del reddito, non sono neanche deducibili.
Ma come individuare queste spese ai fini del corretto trattamento fiscale?
Il comma 2, lettera b, dell’articolo 54 del TUIR, spiega che l’esclusione dall’imponibile riguarda «il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente». Deve esserci quindi questo conteggio dettagliato delle spese.
Rimborsi chilometrici forfettari deducibili
Nell’interpello dei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate rimarca questo passaggio:
L’irrilevanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, delle somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, è subordinata alla condizione che le stesse siano addebitate analiticamente in capo al committente.
Questa analiticità sussiste quando le spese sono:
- effettivamente sostenute in relazione allo svolgimento dell’incarico professionale,
- indicate in fattura in modo separato rispetto ai compensi spettanti,
- comprovate da idonea documentazione da cui si evincano la tipologia e l’esatta riferibilità all’attività professionale,
In questo modo si evitare che il rimborso possa eccedere il costo effettivamente sostenuto e quindi rappresentare per il professionista una forma di compenso.
Nel caso del rimborso spese chilometriche, essendo commisurato alla distanza effettivamente percorsa e alla tariffa pattuita, se la voce è riportata forfettariamente in fattura non si può parlare di spese addebitate analiticamente nel senso sopra prospettato. Pertanto, le caratteristiche di analiticità sopra riportate il rimborso concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Conseguentemente, è anche deducibile.