Apparecchi acustici: IVA ridotta soltanto sull’acquisto

di Barbara Weisz

18 Luglio 2025 11:27

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Le riparazioni di apparecchi acustici non rientrano nel campo di applicazione IVA al 4% ma scontano l'aliquota al 22%: interpello Agenzia delle Entrate.

L’IVA agevolata del 4% sugli apparecchi acustici riguarda esclusivamente le vendite e non le operazioni di riparazione che scontano l’aliquota ordinaria del 22%. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate, con interpello 8/2025, rispondendo a un’associazione che riteneva invece possibile estendere l’imposta agevolata anche alle riparazioni.

IVA sugli apparecchi acustici

La normativa di riferimento sulle agevolazioni fiscali relative alle protesi acustiche (Tabella A, parte seconda, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972) si riferisce esplicitamente alle cessioni, mentre non contiene alcune richiamo alle riparazioni. C’è anche un documento di prassi, ossia la Circolare AdE 87/1987, in base alla quale l’operazione di riparazione  configura una prestazione di servizio, soggetta al tributo nella misura ordinaria.

Anche con riferimento a un’agevolazione con simile finalità, ovvero la riparazione di veicoli adibiti al trasporto di persone disabili, con Risoluzione AdE 306/2002 è stato precisato che

l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4% non spetta in relazione alle prestazioni di manutenzione e di riparazione in genere, ma solo sulle prestazioni rese.

Nel caso delle auto per disabili il riferimento è alle officine per l’adattamento del veicolo e alle cessioni di parti utilizzate per tale adattamento. In modo analogo si applica il principio alle riparazioni degli apparecchi acustici.

Niente agevolazioni sulle riparazioni

Non si può ipotizzare un’applicazione estensiva dell’articolo 16, terzo comma, del DPR 633/1972, secondo cui «per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l’imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili». Questa norma, spiega l’Agenzia delle Entrate, vuole evitare l’applicazione di aliquote diverse a seconda che un bene sia acquisito a seguito di un contratto d’opera, d’appalto o simili, ovvero di compravendita.

C’è anche una precisazione fornita con Circolare 43/1975 sul concetto di “produzione” previsto dal sopra citato articolo 16, comma 3: riguarda tutte le lavorazioni dei beni, compreso il montaggio, l’assiemaggio, l’adattamento, le trasformazioni e le modificazioni, mentre esclude le operazioni di riparazione.

In conclusione, confermando i precedenti orientamenti, l’AdE ritiene che alle prestazioni di riparazione destinate a persone con disabilità uditiva sia applicabile l’IVA nella misura ordinaria del 22%.