È possibile ottenere la detrazione delle spese sanitarie sostenute anche se legate al campo dell’omeopatia, sia come prestazioni di medicina omeopatica sia per l’acquisto di medicinali in farmacia. La legge impone tuttavia il riconoscimento della natura del prodotto acquistato per poter accedere alla detrazione d’imposta, pari al 19% e limitata all’ammontare complessivo che eccede la franchigia di 129,11 euro.
Il documento commerciale deve riportare la dicitura “omeopatico” per escludere la detraibilità di prodotti che si riferiscono ad altre categorie merceologiche e che sono venduti in farmacia. La circolare n. 14 /E del luglio 2023 dell’Agenzia delle Entrate, in particolare, sottolinea che:
Le spese sanitarie per le quali la detrazione d’imposta spetta nella misura del 19%, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente euro 129,11, sono quelle sostenute per: prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeopatica), acquisto di medicinali da banco e/o con ricetta medica (anche omeopatici) […].
Le spese mediche generiche sono quelle riferite a prestazioni rese da un medico generico o specializzato in una branca diversa da quella cui si riferisce la prestazione. Ad esempio, quelle per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione) o per la patente.