Previdenza integrativa Forfettari: contributi deducibili?

Risposta di Anna Fabi

20 Ottobre 2025 08:52

Luigi chiede:

Sono libero professionista in Regime Forfettario iscritto alla Gestione Separata INPS. Sto valutando una soluzione previdenziale e assicurativa integrativa e complementare privata e, pertanto, chiedo se i contributi non obbligatori che dovrei versare nell’ambito della proposta sarebbero deducibili fiscalmente (nella misura massima di 5.164, 57 Euro).

I contributi per la pensione versati alle forme previdenziali obbligatorie, come l’INPS, sono interamente deducibili, senza limite di reddito. Quelli che si versano ai fondi di previdenza complementare sono sempre deducibili, ma nel limite di 5.164,57. Sia nel caso in cui siano dovuti in base a previsioni contrattuali sia se sono ricompresi in un prodotto previdenziale che il lavoratore ha scelto volontariamente.

Le regole sono contenute nell’articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). La lettera e-bis del comma 1 specifica che i contributi versati alle forme pensionistiche complementari siano deducibili alle condizioni previste dall’articolo 8 del dlgs 252/2005. E quest’ultimo testo chiarisce il limite di deducibilità.

Chi effettua versamenti superiori a questa cifra non li può dedurre dal reddito e deve comunicare alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, l’importo non dedotto nella dichiarazione dei redditi.

Per un libero professionista in Regime Forfettario iscritto alla Gestione Separata INPS , però, i contributi versati a un fondo pensione o a un piano individuale pensionistico (PIP) non rientrano tra quelli obbligatori e quindi non sono deducibili dal reddito imponibile, perché calcolato forfettariamente e soggetto a imposta sostitutiva dell’IRPEF.

L’unico vantaggio sarebbe per lei l’esenzione d’imposta sui rendimenti dei prodotti pensionistici maturati, previa comunicazione annuale al fondo pensionistico della mancata deduzione dei versamenti dall’imponibile fiscale (modulo contributi non dedotti).

Per legge, infatti, al momento dell’erogazione della prestazione maturata o del riscatto della polizza, l’ammontare delle somme versate e non dedotte fiscalmente non è assoggettato a tassazione (purché sia stato comunicato anno per anno al proprio fondo per la pensione complementare.

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