Chi versa il proprio TFR in un fondo pensione e poi divorzia consegna ai giudici una domanda spinosa: quelle somme, accantonate per la pensione integrativa, entrano nel calcolo della quota spettante all’ex coniuge? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14454 del 15 maggio 2026, ha fissato il criterio: tutto dipende dal momento in cui il trattamento è confluito nel fondo rispetto alla domanda di divorzio.
La regola sulla quota di TFR all’ex coniuge
La legge sul divorzio, all’art. 12-bis della L. 898/1970, riconosce all’ex coniuge il diritto a una parte dell’indennità di fine rapporto dell’altro. Spetta a chi è titolare dell’assegno divorzile e non è passato a nuove nozze, nella misura del 40% del TFR riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. La quota matura quando l’indennità viene percepita alla cessazione del lavoro, purché ciò avvenga dopo la proposizione della domanda di divorzio.
La quota di TFR spettante all’ex coniuge presuppone quindi un assegno divorzile periodico: chi ha definito i rapporti con un assegno in un’unica soluzione, o non ne è titolare, non può vantare alcuna pretesa sull’indennità.
TFR alla previdenza complementare, regole a parte
Il quadro si complica quando il lavoratore destina il TFR a un fondo di previdenza complementare, scelta consentita dal Dlgs. 252/2005. Le somme conferite non vengono più liquidate alla fine del rapporto di lavoro: rimangono investite e si trasformano in prestazione previdenziale, incassata più avanti sotto forma di pensione integrativa. Perdono così la natura di indennità di fine rapporto su cui l’art. 12-bis fonda il diritto dell’ex coniuge.
Su questa base la giurisprudenza aveva escluso la quota per le somme confluite nel fondo, perché non corrispondono a un TFR percepito alla cessazione del lavoro. L’ordinanza del 2026 conferma l’impostazione e aggiunge la variabile che mancava: il fattore tempo.
Conferimento prima o dopo la domanda di divorzio
Il criterio fissato dalla Cassazione ruota intorno alla data della domanda di divorzio.
- Se il TFR già maturato è stato conferito al fondo di previdenza complementare prima della proposizione della domanda, l’art. 12-bis non si applica: si tratta di un atto di disposizione lecito, compiuto quando il vincolo era ancora pieno, e quelle somme escono dal calcolo della quota.
- Quando invece il conferimento al fondo avviene dopo la domanda di divorzio, il TFR maturato durante il matrimonio rientra nell’ambito dell’art. 12-bis e la quota va riconosciuta all’ex coniuge. La data della domanda diventa la linea di confine tra ciò che è attribuibile e ciò che non lo è.
Conferimento prima o dopo la domanda di divorzio
Il criterio fissato dalla Cassazione ruota intorno alla data della domanda di divorzio secondo una logica di tutela dell’ex coniuge.
- Se il TFR già maturato è stato conferito al fondo di previdenza complementare prima della proposizione della domanda di divorzio, l’art. 12-bis non si applica: si tratta di un atto compiuto quando il vincolo era pieno e l’ex coniuge non vantava alcun diritto sull’indennità, pertanto quelle somme escono dal calcolo della quota.
- Quando invece il conferimento al fondo avviene dopo la domanda di divorzio, il TFR maturato durante il matrimonio rientra nell’ambito dell’art. 12-bis e la quota va riconosciuta all’ex coniuge.
In pratica, una volta avviato il giudizio, il lavoratore non può azzerare la quota spostando il TFR nel fondo per sottrarlo al calcolo. La data della domanda diventa così la linea di confine tra ciò che è attribuibile e ciò che non lo è.
Le prestazioni del fondo pensione e l’assegno divorzile
L’esclusione della quota non chiude ogni rilievo economico. La Cassazione precisa che le prestazioni di previdenza complementare ottenute grazie ai conferimenti, in presenza degli altri requisiti, possono incidere sulla quantificazione dell’assegno divorzile o giustificarne una modifica. Il fondo pensione, insomma, non sparisce dal bilancio del divorzio: cambia il titolo sotto cui viene considerato.