Quando il genitore non coniugato e non convivente ha altri figli maggiorenni, autonomi e indipendenti da lui, va considerata comunque la componente aggiuntiva che va ad aumentare il valore dell’ISEE minorenni?
La componente aggiuntiva per l’ISEE minorenni è rappresentata dal genitore non convivente e non coniugato. Se risulta coniugato e/o con altri figli da un diverso genitore, ai fini delle prestazioni richieste per i minori in comune bisogna anche considerarne i redditi. L’incidenza del suo reddito e del suo patrimonio sulla definizione del valore ISEE è tuttavia inferiore rispetto a quella del genitore che rientra a pieno titolo nel nucleo familiare.
Bisogna dunque compilare la componente aggiuntiva e nella DSU indicare le componenti effettive del nucleo familiare attuale. I figli maggiorenni e non conviventi non fanno parte del nucleo familiare (sempre che abbiano cambiato la residenza), né rilevano nel calcolo dell’ISEE della componente aggiuntiva. Se invece fanno parte dello stesso nucleo familiare rilevano per determinare il parametro della scala di equivalenza, che serve per calcolare l’ISEE.
Quindi, per riassumere: il genitore non convivente e non coniugato deve compilare la componente aggiuntiva ISEE minorenni indipendentemente dal fatto di avere anche altri figli. Questi altri figli, se appartengono al suo nucleo familiare, verranno conteggiati nella scala di equivalenza della componente aggiuntiva; se invece sono nuclei familiari autonomi, non entrano nella DSU del genitore.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz