Per le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro alle quali si applica il D.Lgs. 758/1994, l’estinzione del reato richiede l’adempimento della prescrizione e il pagamento integrale della somma ammessa in sede amministrativa entro 30 giorni. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha escluso la rateizzazione di questo versamento.
In sintesi:
- l’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 758/1994 prevede, dopo l’adempimento della prescrizione, il pagamento entro 30 giorni di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione;
- l’articolo 24 del D.Lgs. 758/1994 collega l’estinzione della contravvenzione all’adempimento della prescrizione e al pagamento previsto dall’articolo 21;
- la Nota INL prot. n. 2010 del 18 settembre 2026 esclude la rateizzazione della somma dovuta ai sensi dell’articolo 21, comma 2;
- l’articolo 133-ter del Codice penale consente al giudice, con sentenza di condanna o decreto penale, di disporre il pagamento della multa o dell’ammenda in un numero di rate mensili compreso tra sei e sessanta.
Violazioni sicurezza lavoro: prescrizione ed estinzione reato
La procedura prevista dal D.Lgs. 758/1994 consente di estinguere determinate contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro quando il contravventore elimina la violazione secondo la prescrizione impartita e completa il successivo pagamento previsto dalla legge.
L’articolo 20 del decreto disciplina la prescrizione dell’organo di vigilanza e assegna il termine per eliminare la contravvenzione accertata. Dopo la verifica dell’adempimento, l’articolo 21, comma 2, ammette il contravventore al pagamento in sede amministrativa di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda.
L’articolo 24 stabilisce che la contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione nel termine fissato e provvede anche al pagamento previsto dall’articolo 21. Quando entrambe le condizioni sono soddisfatte, il pubblico ministero richiede l’archiviazione.
Sanzioni sicurezza lavoro: pagamento entro 30 giorni
La somma prevista dall’articolo 21, comma 2, deve essere pagata integralmente entro 30 giorni e l’organo di vigilanza non può concederne la rateizzazione o la dilazione. Lo chiarisce la Nota INL prot. n. 2010 del 18 settembre 2026, emanata proprio per rispondere ai quesiti sulla possibilità di suddividere il versamento successivo all’adempimento della prescrizione. Secondo l’Ispettorato, il pagamento costituisce insieme alla regolarizzazione una condizione del meccanismo estintivo.
La conseguenza per l’impresa è diretta: l’adempimento della prescrizione, da solo, non completa la procedura di estinzione. Occorre anche effettuare il versamento integrale nel termine previsto.
Versamento tardivo: la contravvenzione non si estingue
Il pagamento effettuato oltre i 30 giorni impedisce l’estinzione della contravvenzione anche quando l’impresa ha già adempiuto alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza.
La Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 17202/2016, ha affermato che il procedimento richiede sia l’ottemperanza alla prescrizione sia il tempestivo pagamento della somma prevista dall’articolo 21 del D.Lgs. 758/1994. Il termine ha quindi natura perentoria.
La Nota INL prot. n. 8119 del 17 settembre 2019 ha inoltre chiarito che il versamento tardivo non estingue il reato e che la somma pagata oltre il termine non può compensare l’eventuale ammenda applicata successivamente in sede penale. In tale ipotesi è previsto il rimborso della somma versata tardivamente.
Sanzioni in scadenza di sabato: il pagamento non slitta
Quando il trentesimo giorno cade di sabato, il termine previsto dall’articolo 21, comma 2, non si sposta automaticamente al lunedì successivo.
La Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 46462/2019, ha stabilito che al termine si applica l’articolo 172, comma 2, del Codice di procedura penale: il differimento opera quando la scadenza coincide con un giorno festivo per legge. Il sabato non rientra tra tali giorni.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il termine scadeva sabato 9 giugno 2018 e il pagamento era stato effettuato lunedì 11 giugno. Il versamento è stato considerato tardivo e l’effetto estintivo non si è prodotto.
Rateazione ammessa dopo una condanna: da 6 a 60 rate
La rateazione è possibile in sede penale quando la multa o l’ammenda è applicata dal giudice con sentenza di condanna o decreto penale.
L’articolo 133-ter del Codice penale consente al giudice, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali del condannato, di disporre il pagamento in da sei a sessanta rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 15 euro e senza interessi.
Questa disciplina riguarda la pena pecuniaria irrogata in sede penale. La somma prevista dall’articolo 21 del D.Lgs. 758/1994 serve invece a ottenere, insieme all’adempimento della prescrizione, l’estinzione della contravvenzione prima della condanna.
| Situazione | Effetto sulla contravvenzione |
|---|---|
| prescrizione adempiuta e pagamento entro 30 giorni | estinzione del reato ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 758/1994 |
| prescrizione adempiuta e pagamento oltre 30 giorni | contravvenzione non estinta |
| termine di pagamento in scadenza di sabato | nessun differimento automatico al lunedì successivo |
| ammenda applicata con sentenza o decreto penale | rateazione possibile da parte del giudice secondo l’articolo 133-ter del Codice penale |