Mia moglie ha versato contributi da artigiana per 15 anni, ha chiuso l’attività e adesso ha 53 anni. Non volendo perdere i contributi, esiste un minimo di versamenti che, al raggiungimento dell’eta pensionabile, le permettano di usufruire di una piccola pensione?
I pochi anni di contributi versati da sua moglie non si perdono e non si prescrivono, però da soli non aprono alcun diritto: per la pensione di vecchiaia servono venti anni di contributi e le deroghe che consentono di fermarsi a quindici non sono applicabili a chi ha solo versamenti da lavoro autonomo maturati dopo il 1992.
L’unica strada per trasformare quella posizione in un assegno è completarla con i contributi volontari, che nella gestione artigiani costano 376,16 euro al mese nel 2026. Il valore maggiore arriva dai versamenti anteriori al 1996, che le lasciano il diritto all’integrazione al trattamento minimo.
Venti anni di contributi per la pensione di vecchiaia
Il requisito è di venti anni di contribuzione e 67 anni di età, ai sensi dell’art. 24, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011. Il requisito contributivo è fermo a venti anni di contributi anche negli esercizi successivi, mentre l’età si adegua alla speranza di vita: la Circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026 fissa 67 anni e un mese dal 1° gennaio 2027 e 67 anni e tre mesi dal 1° gennaio 2028. Chi programma oggi un piano di versamenti deve quindi calcolare la data di uscita sull’età vigente nell’anno in cui maturerà il diritto.
Nella stessa gestione o in gestioni diverse i contributi si sommano gratuitamente con il cumulo, che vale ai fini del diritto. Prima di qualsiasi decisione occorre leggere l’estratto conto contributivo per verificare se esistano settimane accreditate altrove, perché anche pochi mesi dimenticati in un’altra gestione riducono il numero di anni da acquistare.
Quindici anni bastano solo con le deroghe Amato
Le deroghe Amato previste dall’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 503/1992 permettono la vecchiaia con quindici anni di contributi in tre soli casi, e nessuno dei tre si adatta alla posizione che descrive. La prima deroga chiede quindici anni maturati entro il 31 dicembre 1992, mentre sua moglie ha chiuso nel 1998 e a quella data ne aveva circa dieci. La seconda chiede l’autorizzazione ai versamenti volontari rilasciata entro la stessa data, circostanza rara e comunque verificabile sull’estratto conto. La terza è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato con quindici anni di contribuzione da lavoro subordinato, come chiarito dalla Circolare INPS n. 16 del 1° febbraio 2013, e una carriera interamente da artigiana ne è esclusa.
Da escludere anche la pensione contributiva a 71 anni con cinque anni di versamenti effettivi, prevista dall’art. 24, comma 7, del D.L. n. 201/2011: si applica solo a chi ha il primo accredito dal 1° gennaio 1996 in poi. Chi ha iniziato prima ricade nel sistema misto e segue le regole ordinarie. Non è più utilizzabile neppure la pace contributiva, il cui termine di domanda è scaduto il 31 dicembre 2025 e che comunque l’art. 1, commi 126-130, della L. n. 213/2023 riservava ai soli privi di anzianità al 31 dicembre 1995.
Contributi volontari da 376 euro al mese in gestione artigiani
La prosecuzione volontaria richiede un’autorizzazione preventiva dell’INPS, concessa a chi può far valere cinque anni di contribuzione effettiva in qualunque epoca oppure tre anni nei cinque precedenti la domanda, ai sensi del D.Lgs. n. 184/1997. Con quindici anni accreditati il primo requisito è ampiamente soddisfatto e l’attività risulta cessata da tempo, quindi l’autorizzazione è ottenibile. Per artigiani e commercianti decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.
L’importo dovuto per i contributi volontari INPS si calcola applicando l’aliquota della contribuzione obbligatoria al reddito medio della classe in cui la posizione ricade, e la classe si determina sulla media dei redditi d’impresa degli ultimi trentasei mesi di contribuzione. Per chi ha chiuso con redditi modesti la collocazione è nella prima classe, con reddito medio di 18.808 euro e aliquota del 24%: la Circolare INPS n. 27 dell’11 marzo 2026 indica una contribuzione volontaria mensile di 376,16 euro, pari a 4.513,92 euro l’anno. I cinque anni che separano quindici da venti costano quindi 22.569,60 euro ai valori correnti, rivalutati ogni anno con l’indice ISTAT.
Due accortezze riducono la spesa effettiva. I versamenti volontari sono interamente deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR, quindi il costo reale dipende dall’aliquota marginale di chi li sostiene, e possono essere dedotti anche dal familiare che li paga per un soggetto fiscalmente a carico. In presenza di un titolo di studio universitario, inoltre, il riscatto della laurea copre anzianità con un onere che nel sistema contributivo segue le stesse regole percentuali, e va confrontato con i volontari prima di scegliere.
Integrazione al minimo riservata a chi ha contributi ante 1996
Il rendimento di quei 22.569,60 euro si misura sull’integrazione al trattamento minimo più che sul montante accumulato, che per cinque anni al minimale è ridotto. L’integrazione spetta alle pensioni liquidate con il sistema retributivo o misto e non a quelle interamente contributive: avendo versamenti anteriori al 1996, sua moglie rientra nella platea tutelata.
Raggiunti i venti anni l’assegno viene portato al trattamento minimo, fissato per il 2026 a 611,85 euro mensili dalla Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025, che salgono a 619,80 euro con l’incremento transitorio dell’1,3% prorogato dall’art. 1, comma 177, della L. n. 207/2024. La perequazione dell’1,4% applicata dal 1° gennaio 2026 è provvisoria, con conguaglio in sede di rinnovo dell’anno successivo.
Il vincolo è reddituale e va verificato prima di iniziare i versamenti. L’integrazione è piena finché il reddito personale non supera 7.954,05 euro annui, diventa parziale fino a 15.908,10 euro e non spetta oltre quella soglia. Per chi è coniugato e non separato legalmente conta anche il reddito della coppia, con esclusione totale sopra 31.816,20 euro annui.
Una pensione minima integrata a fronte di un coniuge con un assegno medio può quindi ridursi alla sola quota contributiva, e in quel caso l’impiego dei cinque anni cambia natura.
| Voce | Valore 2026 |
|---|---|
| contributo volontario mensile, artigiani prima classe | 376,16 euro |
| costo di un anno intero di versamenti | 4.513,92 euro |
| costo dei cinque anni mancanti | 22.569,60 euro |
| trattamento minimo mensile | 611,85 euro |
| trattamento minimo annuo su tredici mensilità | 7.954,05 euro |
| assegno sociale annuo su tredici mensilità | 7.101,12 euro |
Prima di presentare la domanda di autorizzazione è utile quantificare l’assegno che quella posizione produrrebbe con e senza i cinque anni aggiuntivi: il calcolo della pensione restituisce l’importo stimato in base a età, anni di contributi versati e redditi dichiarati, e mostra in quanti anni di rateo il costo dei volontari viene recuperato nel caso specifico.
Assegno sociale come alternativa senza versamenti
Senza i venti anni, a 67 anni l’assegno sociale garantisce 546,24 euro mensili per tredici mensilità nel 2026, pari a 7.101,12 euro annui, a chi risiede in Italia da almeno dieci anni e rispetta i limiti reddituali. La differenza rispetto al trattamento minimo integrato è di 852,93 euro l’anno, una distanza che da sola non giustificherebbe la spesa dei volontari.
Le differenze qualitative contano più dell’importo. L’assegno sociale è una prestazione assistenziale, non è reversibile ai superstiti, viene sospeso dopo ventinove giorni di soggiorno continuativo all’estero e si azzera in presenza di redditi propri o del coniuge sopra le soglie annuali. La pensione di vecchiaia integrata è invece un diritto previdenziale, reversibile e portabile, e chi la matura conserva anche l’accesso alle maggiorazioni sociali riconosciute in età più avanzata.
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