Mio fratello ha lavorato in Svizzera come frontaliero ed oggi percepisce una pensione dalla Svizzera ed una italiana che non supera gli 8000 euro l’anno. Deve fare la dichiarazione dei redditi?
Dipende da dove viene accreditata la pensione svizzera. Con una pensione italiana da 8.000 euro l’anno suo fratello si colloca sotto la soglia che esonera dalla dichiarazione (no tax area) e, se la rendita svizzera arriva su un conto italiano ha già subito la ritenuta definitiva del 5%: in quel caso nessun adempimento è dovuto. Se invece la pensione svizzera viene incassata su un conto in Svizzera l’esonero salta due volte, perché l’imposta va autoliquidata in dichiarazione dei redditi e il conto estero apre gli obblighi di monitoraggio.
Esonero 730 fino a 8.500 euro di pensione
Chi percepisce solo redditi da pensione non presenta la dichiarazione se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. La soglia discende dall’art. 13, comma 3, del TUIR, che riconosce ai pensionati una detrazione capace di azzerare l’imposta lorda entro quel limite. Una pensione italiana da 8.000 euro l’anno vi rientra, e per verificare l’imposta effettiva sul proprio importo è disponibile il calcolatore IRPEF.
L’esonero per limite di reddito cede però davanti ad alcuni adempimenti che prescindono dall’importo. Chi possiede redditi che richiedono la compilazione dei quadri RM, RT o RW del modello Redditi PF presenta comunque la dichiarazione, anche restando ampiamente sotto la no tax area. È esattamente la situazione in cui può trovarsi un ex frontaliere.
Rendita AVS accreditata in Italia, non concorre al reddito
Le rendite corrisposte in Italia dall’assicurazione svizzera per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono assoggettate a una ritenuta del 5% applicata dagli istituti bancari italiani quali sostituti d’imposta, ai sensi dell’art. 76, comma 1, della L. n. 413/1991. Il comma 1-bis estende lo stesso trattamento alle somme del secondo pilastro, la previdenza professionale LPP, quando intervengono nel pagamento intermediari finanziari italiani.
=> Pensione svizzera tassata in Italia
Trattandosi di una ritenuta a titolo d’imposta, quelle somme non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno riportate in dichiarazione. Non producono quindi alcun effetto sulla soglia di 8.500 euro riferita alla pensione italiana, che va verificata da sola. Va segnalato che la disciplina confluirà nell’art. 37 dell’allegato al D.Lgs. n. 33/2025, il testo unico in materia di versamenti e riscossione, le cui disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027 dopo il rinvio disposto dall’art. 4 del DL n. 200/2025, convertito dalla L. n. 26/2026: fino ad allora il riferimento corretto rimane l’art. 76 della L. n. 413/1991.
La regola generale per gli altri trattamenti esteri segue invece le singole convenzioni contro le doppie imposizioni, come illustrato nella panoramica sulle pensioni estere e il relativo trattamento fiscale.
Accredito su conto svizzero, imposta autoliquidata nel 730
Quando manca un intermediario italiano che possa applicare la ritenuta, l’aliquota del 5% non salta: cambia chi la versa. Il comma 1-ter dell’art. 76, introdotto dalla L. n. 197/2022, assoggetta a imposizione sostitutiva con la stessa aliquota le somme ovunque corrisposte dalle gestioni AVS e LPP e percepite da residenti senza l’intervento di intermediari finanziari italiani.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 125 del 3 giugno 2024, ha indicato la procedura: il contribuente autoliquida l’imposta indicando le somme incassate nella sezione V del quadro RM del modello Redditi PF, con causale residuale “I” e codice dello Stato estero “071”, e versa l’importo con modello F24 utilizzando il codice tributo 1242 e l’anno di riferimento del reddito. La necessità di compilare il quadro RM esclude di per sé l’esonero, a prescindere da quanto valga la pensione italiana.
Conto svizzero con monitoraggio e IVAFE
Un ex frontaliere ormai pensionato perde l’esonero riconosciuto dall’art. 38, comma 13, del DL n. 78/2010, che copre le attività detenute nel Paese di lavoro per il periodo in cui l’attività lavorativa è svolta. Cessato il rapporto, il conto svizzero torna soggetto alle regole ordinarie, con due soglie che operano in modo indipendente e che vanno verificate entrambe:
- il monitoraggio fiscale nel quadro RW scatta quando il valore massimo complessivo raggiunto dal conto nel corso dell’anno supera 15.000 euro, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del DL n. 167/1990;
- l’IVAFE, dovuta in misura fissa di 34,20 euro annui per rapporto ai sensi dell’art. 19 del DL n. 201/2011, si applica quando la giacenza media annua supera 5.000 euro per intermediario.
Un conto con giacenza media di 6.000 euro che non tocchi mai i 15.000 obbliga alla compilazione ai soli fini IVAFE; un conto con giacenza media di 3.000 euro che raggiunga un picco di 20.000 obbliga al monitoraggio senza imposta patrimoniale. Il controllo va fatto sul saldo massimo dell’intero anno, non sul saldo finale.
I tre scenari possibili
Incrociando le variabili si ottengono tre esiti distinti, che coprono la generalità delle situazioni di un pensionato ex frontaliere con doppia pensione:
- pensione svizzera accreditata su conto italiano e nessuna attività finanziaria detenuta in Svizzera, con pensione italiana entro 8.500 euro: nessun obbligo dichiarativo, perché la ritenuta del 5% è definitiva e la pensione italiana ricade nella no tax area;
- pensione svizzera accreditata su conto italiano ma conto svizzero ancora aperto oltre le soglie indicate: obbligo di presentare il modello Redditi PF per il solo quadro RW, anche in assenza di IRPEF dovuta;
- pensione svizzera accreditata su conto svizzero: obbligo di presentare il modello Redditi PF con quadro RM per l’imposta sostitutiva del 5%, con versamento tramite F24 e con l’eventuale quadro RW se le soglie del conto sono superate.
La verifica preliminare riguarda quindi due documenti: l’estratto conto svizzero dell’anno, per il saldo massimo e la giacenza media, e la comunicazione della banca italiana che attesta la ritenuta del 5% operata sulla rendita. Con quei dati un CAF o un professionista abilitato può chiudere la questione in tempi rapidi, e la presentazione volontaria della dichiarazione rimane comunque possibile per recuperare eventuali detrazioni non fruite.
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Chiedi all'espertoRisposta di Barbara Weisz