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Integrazione al minimo pensione: requisiti e limiti di reddito

di Anna Fabi

4 Settembre 2025 07:04

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Assegno minimo di pensione INPS pari a 603,40 euro mensili (aumentato a 616,67 nel 2025): integrazione piena o parziale entro i limiti reddituali.

L’importo 2025 del trattamento minimo delle pensioni è pari a 603,40 euro al mese (lordi), ossia 7.844,20 euro l’anno su tredici mensilità (rivalutazione 0,8%). Per il solo 2025, si gode di un incremento straordinario del 2,2% che porta l’assegno a 616,67 euro.

I pensionati con un assegno inferiore alla soglia standard di 603,40 euro lordi al mese possono ricevere l’integrazione al minimo pensione se rientrano nei requisiti di reddito e nelle condizioni personali e familiari richieste.

Sono ammessi anche coloro i quali percepiscono l’assegno di invalidità, a prescindere dal sistema di calcolo (contributivo, retributivo o misto) grazie alla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato il divieto della Legge Dini e ha aperto le porte al riesame delle domande ed al ricalcolo degli arretrati.

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Se non si riceve l’integrazione e si ritiene di averne diritto, è possibile fare domanda all’INPS, allegando la documentazione reddituale (anche con Modello RED se richiesto). Vediamo tutto.

Cos’è l’integrazione al minimo della pensione?

Introdotta dalla Legge 638/1983, l’integrazione si applica quando l’importo della pensione è inferiore al cosiddetto “trattamento minimo”, stabilito annualmente dallo Stato. Lo scopo di questa misura è cercare di contrastare la povertà tra i pensionati, assicurando che nessun titolare di pensione riceva un reddito inferiore a una soglia considerata essenziale. In pratica, se la pensione spettante risulta più bassa di questa soglia, l’INPS provvede a integrarla fino a raggiungere l’importo minimo previsto dalla legge.

Il valore del trattamento minimo viene aggiornato ogni anno sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, per tenere conto dell’inflazione e dell’aumento del costo della vita. Per il 2025, il trattamento minimo è stato fissato a 603,40 euro mensili per tredici mensilità grazie in virtù della perequazione automatica dello 0,8% (come indicato nell’Allegato 2 della circolare INPS n. 23/2025 sulla rivalutazione delle pensioni per l’anno in corso). A questo importo si aggiunge solo per quest’anno un incremento del 2,2%, stabilito dalla Legge di Bilancio 2025, che porta l’assegno minimo a 616,67 euro al mese.

L’integrazione al minimo non viene però riconosciuta automaticamente a tutti i pensionati ma solo a coloro che rispettano determinati requisiti.

Chi ha diritto all’integrazione della pensione?

Il diritto all’integrazione al minimo spetta a chi percepisce una pensione di importo inferiore al trattamento minimo e che contestualmente:

  • è titolare di pensioni dirette (vecchiaia, anticipata, invalidità) o indirette (reversibilità, superstiti);
  • riceve una pensione erogata dall’INPS, dai fondi speciali per lavoratori autonomi o dai fondi sostitutivi/esclusivi dell’AGO;
  • ha maturato il diritto con il sistema retributivo o misto (con contributi versati prima del 1° gennaio 1996) oppure percepisce una pensione di invalidità (maturata con qualunque sistema);
  • ha residenza in Italia.

Restano quindi esclusi i titolari di pensioni calcolate interamente con il sistema contributivo, cioè chi ha versato il primo contributo dopo il 31 dicembre 1995. Tuttavia, se in possesso dei requisiti richiesti o si percepisce un trattamento di invalidità, allora anche questi soggetti possono accedere a una quota di assegno sociale.

Ci sono poi i requisiti di reddito, ossia le soglie al di sopra delle quali non si ha diritto alla pensione integrata al minimo.

Qual è il reddito massimo per la pensione integrata al minimo?

Il limite di reddito viene stabilito ogni anno e varia in base alla situazione familiare del pensionato e alla data di decorrenza della pensione. Per il 2025, i valori aggiornati sono i seguenti:

  • per i pensionati non coniugati l’integrazione piena scatta se il reddito personale non supera i 7.844,20 euro annui; se il reddito personale è superiore a 7.844,20 euro ma inferiore a 15.688,40 euro, spetta un’integrazione parziale;
  • per i pensionati coniugati, la normativa distingue tra pensioni con decorrenza fino al 31 gennaio 1994 (si considerano solo i redditi del titolare, anche se coniugato) o dopo il 31 gennaio 1994 (si considerano i redditi del titolare e del coniuge), nel qual caso i limiti da rispettare sono
    • reddito individuale non superiore a 15.688,40 euro;
    • reddito coniugale non superiore a 31.376,80 euro (quattro volte il TM annuo);
  • per i pensionati in quiescenza nel 1994, rileva un reddito individuale massimo di 15.688,40 euro; e coniugale di 39.221,00 euro.

Quanto spetta di integrazione pensione?

L’integrazione viene concessa in misura piena se i redditi (individuali o familiari) non superano i limiti minimi. Se i redditi superano tali soglie ma restano entro i limiti massimi previsti, l’integrazione sarà parziale: in questo caso, l’importo si ottiene sottraendo il reddito dal tetto massimo e dividendo per il numero di mensilità (13).

Il rispetto di questi limiti viene verificato ogni anno dall’INPS sulla base delle dichiarazioni reddituali del pensionato.