Recruting: illegale riferirsi a contenuti web extra-CV

Recruting: illegale riferirsi a contenuti web extra-CV

di Alessandra Gualtieri

lunedì 3 dicembre 2007

Cercare informazioni aggiuntive su un candidato che si propone per un impiego, spulciando nei suoi siti privati, potrebbe costituire violazione della privacy

Inviare un curriculum multimediale ad un'azienda quando si risponde ad un annuncio di lavoro è ormai una pratica diffusa. Produrre dettagli aggiuntivi su propri gusti e hobby ancora di più. Ma per poter disporre liberamente di tutte queste informazioni personali e farvi riferimento in fase di selezione è sempre necessario il consenso al trattamento dei dati personali. Fin qui nulla di nuovo.

Ciò che ha destato interesse in questi giorni, invece, è stato un articolo del quotidiano inglese The Guardian, che ha richiamato l'attenzione su un fenomeno che comincia a prendere piede negli ambienti di lavoro: l'abitudine a cercare informazioni aggiuntive in Rete su dipendenti e aspiranti tali, andando per blog, social network, siti personali, forum e così via.

Per quanto ci si appelli alla natura "pubblica" di tali informazioni, è altresì vero che chiunque abbia diritto a comunicare soltanto le informazioni pertinenti alle proprie competenze quando si fa domanda di lavoro: apprendere elementi privati da fonti web non è illegale, certo. Tuttavia, farsi influenzare nel proprio giudizio professionale da quanto saputo per vie traverse è pari ad una sorta di discriminazione, una violazione della privacy a fini illeciti.

Nella normativa italiana, lo si desume anche dalle "linee guida per posta elettronica e Internet" nel rapporto di lavoro, diramate dal Garante privacy e pubblicate in Gazzetta Ufficiale (n. 58, 10 marzo 2007). Raccogliere informazioni personali su lavoratori dipendenti, così come sugli aspiranti all'assunzione, per usarli a scopi terzi senza la conoscenza e il controllo dell'interessato è illegale.

Sussiste violazione anche se un'organizzazione accede alle pagine Web o all'indirizzo email privato del candidato. Allo stesso tempo, è chiaro che sarebbe una norma di buon senso non diramare con leggerezza informazioni che possono metterci in dificoltà in particolari contesti perché si sa, è impossibile fermare la potenza della seduzione esercitata della Rete.


  • A me sta cosa pare una cavolata.
    Scusate, ma se io pubblico del materiale in rete, è chiaro che chiunque può accedervi.
    In questo caso si tratta di un esempio simile all'ascolto di una conversazione in treno, se il mio futuro datore di lavoro mi sentisse dire, accanto a se, che in quella ditta ci vado solo perchè conosco i trucchi per imboscarmi, non credo mi assumerebbe.

    scritto da fmortara - martedì 4 dicembre 2007 alle ore 11.28
  • Una domanda riguardo la legge sulla privacy e le agenzie per il lavoro, che spesso pubblicano annunci a nome di aziende che vogliono mantenere l'anonimato.
    Quando io firmo il consenso al trattamento dei dati lo firma per l'agenzia, eppure i miei dati andranno in mano a persone che non conosco, ad aziende di cui non posso sapere il nome.
    Sotto questo punto di vista in qualche modo la mia privacy non viene rispettata. A me va benissimo di diffondere i miei dati all'agenzia di cui conosco il nome, e che eventualmente le mie attitudini al lavoro possano essere "girate", ma in quanto ai dati personali identificativi non vi trovo correttezza. Perchè un'azienda che non conosco avrà in archivio il mio nome, cognome, indirizzo, email, telefono, saprà se sono coniugato...
    come viene applicata la legge in questi casi? Grazie.

    scritto da giovanni - mercoledì 11 marzo 2009 alle ore 8.49
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