Srl a capitale ridotto, anche per under 35

di Barbara Weisz

Pubblicato 6 Settembre 2012
Aggiornato 14 Novembre 2012 12:58

Una precisazione del Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce se Srl a capitale ridotto è destinata solo a imprenditori con almeno 35 anni, o anche ai più giovani: il giallo della formulazione della legge, che sembra affermare due cose diverse in due commi diversi dello stesso articolo.

Cambiano le regole per la Srl a capitale ridotto: ora sono ammessi anche soci con meno di 35 anni. O almeno questa sembra essere l’ultima interpretazione della norma. In effetti le regole non sono molto chiare su questo punto.

In sostanza il Ministero dello Sviluppo Economico ha fatto uscire una nota in cui si legge che le Srl a capitale ridotto, introdotte dal decreto Sviluppo estivo, di fatto possono essere aperte da imprenditori di tutte le età (sia che abbiano più sia che abbiano meno di 35 anni).

Resta però il fatto che la legge di conversione del Decreto Sviluppo, che regolamenta queste nuove Srl, contiene nello stesso articolo due diversi commi che dicono due cose diverse: uno restringe la possibilità di aprire una Srl a capitale ridotto solo a chi ha già compiuto i 35 anni, l’altro invece parla di Srl a capitale ridotto aperte da giovani sotto i 35 anni.

Srl semplificata a 1 euro

Analizziamo la situazione nel dettaglio, sottolineando come premessa che si tratta di una formula societaria diversa da quella della Srl semplificata, anch’essa introdotta recentemente nell’ordinamento italiano (è in vigore dal 29 agosto), e anch’essa possibile con un capitale minimo di un euro, ma destinata solo ai giovani sotto i 35 anni.

Srl a capitale ridotto, età dei richiedenti

La Srl a capitale ridotto invece, pur avendo gli stessi requisiti di capitale, presenta una serie di differenze.

È stata introdotta, come detto, dal Decreto legge n. 83 del 2012, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134. Se ne occupa l’articolo 44, il cui comma 1 recita: «la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione».

È inutile sottolineare come tale formulazione faccia necessariamente pensare che la Srl a capitale ridotto richieda il compimento del 35esimo anno di età. In un primo momento, aveva fornito questa interpretazione lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, desumendola, «sia ad un’analisi letterale, sia ad un’analisi logico sistematica, dal primo comma dell’articolo 44».

Ma in sede di conversione è stato introdotto un comma 4 bis dell’articolo 44, che riguarda l’accesso dei giovani imprenditori al credito, e in base al quale Governo e Parlamento si impegnano a promuovere un accordo con l’Abi (associazione banche italiane) per «fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto».

Qui interviene la nuova precisazione del Ministero, contenuta nel protocollo numero 0182223 dello scorso 30 agosto 2012, elaborato in risposta a una precisa richiesta di chiarimenti della Camera di Commercio di Cosenza: anche chi ha meno di 35 meno può aprire una Srl a capitale ridotto.

Spiega il Ministero: se ai sensi del comma 1 «la Srl a capitale ridotto può essere costituita da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età; e se, nel contempo, ai sensi del comma 4 bis, i giovani di età inferiore ai 35 anni possono intraprendere l’attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto; sembra doversene dedurre che il primo comma, seppure attraverso una formulazione francamente decettiva, intende esprimere il concetto che la Srl a capitale ridotto può essere costituita sia da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore ai 35 anni».

Questo perché, il comma 4 bis, «pur focalizzato su aspetti diversi rispetto a quelli relativi alla struttura della Srl a capitale ridotto, finisce tuttavia, con il suo riferimento ai giovani di età inferiore ai 35 anni che intraprendono l’attività imprenditoriale attraverso la Srl a capitale ridotto, per condizionare anche l’intepretazione del primo comma».

Si possono a questo punto introdurre due riflessioni.

La prima, sulla formulazione della legge, che secondo la stessa nota ministeriale lascia parecchio a desiderare.

Passaggio da Srl semplificata a capitale ridotto

La seconda riguarda invece il merito del provvedimento, (tenendo per buona l’interpretazione per cui la Srl sia aperta anche ai giovani sotto i 35 anni): in effetti, questo risolve un problema, relativo al possibile passaggio da una Srl semplificata a una Srl a capitale ridotto.

Come detto, la Srl semplificata è un’altra forma societaria recentemente introdotta che però è accessibile solo ai giovani imprenditori sotto i 35 anni. È chiaro che, quando i soci sono più di uno, a meno che non siano tutti gemelli, c’è necessariamente un momento in cui alcuni sono ancora sotto i 35 anni e altri hanno già compiuto questa età.

La norma sulla Srl semplificata impone di cambiare forma societaria quando anche uno solo dei soci ha 35 anni.

Se dunque le due possibili Srl a un euro (quella semplificata e quella a capitale ridotto) fossero rigidamente riservate la prima solo ai giovani sotto i 35 anni e la seconda solo a coloro che hanno almeno 35 anni, il passaggio da una all’altra sarebbe difficile.

Quindi, il fatto che la Srl a capitale ridotto, consentita a chi ha già 35 anni, sia aperta anche ai più giovani, rende più agevole il passaggio da una forma societaria all’altra (necessario, si tratta di due Srl diverse, con regole statutarie diverse), non appena il primo socio della Srl semplificata compie 35 anni.