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Legge di Stabilità: i tagli retroattivi a deduzioni e detrazioni

di Barbara Weisz

Pubblicato 12 Ottobre 2012
Aggiornato 27 Gennaio 2014 10:38

Franchigia e tetto per detrazioni e deduzioni fiscali delle spese vive degli Italiani (mutuo, istruzione, spese sanitarie...) sono retroattivi: le voci a cui si applicano dalle dichiarazioni 2013 sui redditi 2012, in base alla Legge di Stabilità.

Il taglio a deduzioni e detrazioni fiscali della Finanziaria 2013 (=>vai alle news sulla Legge di Stabilità) è pesante ed ha effetto retroattivo, per quanto il ministro dell’Economia Vittorio Grilli abbia dichiarato che tecnicamente “il nuovo sistema partirà dal 1 gennaio 2013 dal punto di vista di cassa”.

Di fatto, secondo le bozze circolanti del testo – in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – i contribuenti saranno chiamati a rispettare le nuove regole già dal Modello 730 e UNICO 2013.

La scure quindi scenderà. Lo stesso Grilli conferma: “se si vuole essere più dolci sul fronte delle tasse, non si può smettere di essere rigorosi sul taglio della spesa”.

Tanto il tetto di 3mila euro (>> leggi le detrazioni su cui si applica) quanto la franchigia da 250 euro nella pratica scattano già dalla prossima dichiarazione dei redditi 2013 per molte delle voci che si portano in detrazione o deduzione: questo, in deroga (violazione?) a quanto stabilito dallo Statuto del contribuente, che vieterebbe la retroattività delle misure fiscali.

Questo significa che potremo “scaricare” o scontare molte meno spese già dal 2012: dalle spese legate all’acquisto della casa agli interessi del mutuo, dalle spese sanitarie a quelle per l’istruzione, l’elenco è lunghissimo.

Prima di vedere punto per punto le voci di spesa penalizzate o risparmiate dalla franchigia, ecco i link agli articoli con il dettaglio di tutti i nuovi interventi:

=> Consulta la nuova manovra punto per punto
=> Scopri l’aumento delle tasse nel Ddl di Stabilità
=> Calcola i rincari tra saldo IRPEF e IVA
=> Leggi le nuove aliquote IRPEF 2013
=> Vai alla detassazione 2013 del salario di produttività

Franchigia da 250 euro

Come funziona la nuova franchigia già dalla prossima dichiarazione dei redditi? Bisogna togliere 250 euro da ogni singola voce deducibile o detraibile: significa che se prima si poteva dedurre o portare in detrazione una determinata spesa per un ipotetico valore di 500 euro, adesso l’agevolazione si applica su una somma di 250 euro.

Confermata invece l’esenzione per i redditi sotto i 15mila euro, per i quali resta tutto come prima. Per tutti gli altri, scatta la franchigia.

Deduzioni: le spese penalizzate

Oneri deducibili (che riducono l’imponibile IRPEF). Si applica la franchigia a quelli previsti dalle lettere a,b,c,d,e-ter,f,g,h,l-bis,l-ter e l-quater dell’articolo 10, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (dpr 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni):

  • canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo. Sono esclusi i contributi agricoli unificati;
  • spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione (la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario);
  • assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria
  • assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’articolo 433 del codice civile;
  • contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;
  • somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
  • contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (idonee ai sensi dell’articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49) per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato;
  • indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
  • 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione;
  • erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche;
  • erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici o vigilati dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, compresi l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, e degli enti parco regionali e nazionali.

Spese esenti da franchigia

  • contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, anche quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi;
  • contributi versati alle forme pensionistiche complementari, all’interno del tetto previsto dal dlgs 252/2005, art. 8 (pari a 5mila 164,57 euro). Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell’Unione Uuropea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista del ministero dell’Economia;
  • alcune erogazioni liberali a favore di enti religiosi, nei limiti precedentemente previsti.

Per conoscere tutte le spese deducibili >> consulta l’archivio di PMI.it sulle deduzioni fiscali

Detrazioni: le spese penalizzate

Dalla franchigia si salvano solo le detrazioni per canoni di affitto, carichi di famiglia, redditi cumulabili. Il taglio riguarda quasi tutte le detrazioni dell’articolo 15 del Tuir (tranne quelle per servizi di interpretariato per i sordomuti e per il mantenimento dei cani guida dei non vedenti):

  • mutui prima casa
  • spese sanitarie
  • assicurazioni sulla vita
  • istruzione
  • funerali
  • assistenza personale (badanti)
  • attività sportive dei figli minorenni
  • intermediazione immobiliare
  • erogazioni liberali

Per conoscere tutte le spese detraibili >> consulta l’archivio di PMI.it sulle detrazioni fiscali

La retroattività

La sorpresa più amara è che tutto questo è retroattivo, ovvero si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012: quindi per la dichiarazione 2013 sui redditi 2012. Il testo della legge specifica che questa retroattività viene stabilita in deroga a quanto previsto dallo Statuto dei diritti del Contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 3.
Alla faccia della correttezza dei rapporti fra Fisco e contribuente, che fra l’altro sarebbe uno dei temi centrali di un’altra legge in corso di approvazione, la delega fiscale (leggi qui).

Infine, un’avvertenza: quello approvato è il ddl del Governo, che deve ancora andare in Parlamento. Viste le tante perplessità (anche su altre misure, come l’aumento dell’IVA, leggi qui le critiche delle PMI), si può prevedere un dibattito acceso, e magari anche qualche modifica.