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Redditi società e persone: chiarimenti delle Entrate

di Barbara Weisz

Pubblicato 15 Maggio 2014
Aggiornato 13 Ottobre 2014 07:57

Casi particolari in dichiarazione dei redditi per Partite IVA e persone fisiche, alla luce della Legge di Stabilità: IMU, IRAP, Redditometro, detrazioni, deduzioni, Redditometro, contenzioso.

Redditi
IMU, IVA, IRAP, Redditometro, compensazioni, agevolazioni, accertamenti, attività finanziarie all’estero: tutti argomenti facenti capo a novità normative introdotte con la Legge di Stabilità e su cui l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in risposta ai quesiti della stampa specializzata, riassunti nella Circolare 10/E del 14 maggio 2014.

Partite IVA

IMU

  • La deduzione IMU 20% su immobili d’impresa non è applicabile agli immobili di professionisti o imprese adibiti ad uso promiscuo (es.: chi ha l’ufficio in casa).
  • L’IMU 2012 versata nel 2013 con ravvedimento operoso è indeducibile perchè di competenza del periodo d’imposta passato. Un versamento tardivo effettuato nel 2014 ma relativo al 2013, invece, è deducibile nel 2014 mediante variazione in diminuzione in sede di UNICO.

=> IMU per uso promiscuo: casa e ufficio professionale

Veicoli in uso promiscuo

Come per gli altri beni mobili d’impresa, la deduzione dei canoni di leasing relativi a contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2014 deve avvenire in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento (due anni).

=> Beni aziendali ad uso privato, la corretta tassazione

  • Società di comodo non operative o in perdita sistematica subiscono tutte le penalizzazioni IVA anche se si adeguano al reddito minimo previsto. Quindi, l’eccedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale non può essere chiesta a rimborso, non può essere usata in compensazione e non può essere ceduta.
  • Perdite sui crediti: è corretto il comportamento del contribuente che, già in passato, ha dedotto la perdita nel periodo di prescrizione del credito.
  • Rivalutazione beni di impresa: è soggetta all’imposta sostitutiva (comma 143 dell’articolo unico, legge 147/2013). Non è possibile operare una rivalutazione dei beni con rilevanza solo civilistica, ovvero senza rilevanza fiscale e quindi senza versare l’imposta sostituitiva.
  • IRAP: le minusvalenze relative a cespiti persi in un evento calamitoso, anche se iscritte in cotno economico fra le componenti straordinarie di reddito, concorrono alla formazione della base imponibile Irap.
  • Svalutazioni rimanenze: i maggiori valori che, per qualunque motivo, sono imputati in aumento dell’onere sostenuto per l’acquisto di beni merce, sono fiscalmente irrilevanti.

Contribuenti

Bonus Arredi: gli interventi finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi danno diritto al bonus ristrutturazioni, ma se le misure di prevenzione sono anche inquadrabili fra gli interventi edilizi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere a, b, c, d, del DPR 380/2001 (manutenzione ordinaria sulle parti comuni dell’edificio, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) è possibile avvalersi dell’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Compensazioni e crediti d’imposta: il limite di 15mila euro sopra il quale bisogna avere il visto di conformità sulla dichiarazione per effettuare la compensazione riguarda solo le compensazioni orizzontali, ovvero riferite al medesimo anno d’imposta (Legge di Stabilità 2013, comma 574), a partire dai redditi 2013: un eventuale credito risultante dalla dichiarazione 2012, non utilizzato nel 2013, può essere compensato senza tener conto del nuovo limite fino a quando non confluisce nella dichiarazione 2014 (relativa al 2013), all’interno della quale tale credito viene “rigenerato” sommandosi al credito maturato nel 2013.

Attività finanziarie all’estero: le attività detenute all’estero per il tramite di una società italiana non devono essere indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Gli amministratori con potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, che non siano beneficiari (ossia possessori) dei relativi redditi, non devono compilare, relativamente a dette consistenze/trasferimenti, il quadro RW della propria dichiarazione dei redditi.

Sostituti d’imposta

L’obbligo di controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate in caso di rimborsi fiscali da 730 superiori ai 4mila euro riguarda solo la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia e le eccedenze di imposta relative ad altre dichiarazioni. Se il rimborso superiore a 4mila euro riguarda altre voci è direttamente effettuato dal sostituto d’imposta con le regole ordinarie.

Accertamenti

  • Ricorso contro accertamento esecutivo: se il contribuente ritiene che l’ufficio abbia sbagliato a richiedere somme in pendenza di giudizio di secondo grado o di legittimità, ferma restando la possibilità di chiedere un riesame, l’intimazione può essere impugnata attraverso ricorso alla Ctp, commissione tributaria provinciale, per vizi propri dell’atto.
  • Redditometro: le spese medie Istat possono essere utilizzate per il calcolo delle spese connesse ad elementi certi. Per tutte le altre spese (esempio: arredi) valgono solo i dati certi su operazioni effettivamente risultanti in anagrafe tributaria. La quota di risparmio formatasi nel corso dell’anno e non utilizzata per spese di investimento o per consumi concorre alla ricostruzioni sintetica del reddito, unitamente a spese certe, spese per elementi certi, fitto figurativo. Se il contribuente non si presenta al confronto dopo aver ricevuto la lettera del Fisco, è sanzionabile.
  • CUD: se un titolare di CUD non presenta la dichiarazione dei redditi, di fatto ha omesso la dichiarazione. Il potere di accertamento sarà esercitabile fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
  • Imposta di bollo speciale: se un contribuente non fornisce all’intermediario depositario del proprio conto scudato la provvista per il pagamento dell’imposta di bollo speciale di cui all’articolo 19, commi da 6 a 12, del dl 201/2011, perde il regime di riservatezza garantito dalla scudo fiscale a decorrere dall’inizio dell’anno di riferimento, e l’intermediario deve comunicarne il nominativo nel modello 770.

Fonte: circolare Agenzia delle Entrate 10/E del 14 maggio 2014