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Detrazioni 730 per le spese di istruzione: come funzionano

di Alessandra Gualtieri

Pubblicato 8 Maggio 2024
Aggiornato 9 Maggio 2024 13:48

Detrazioni fiscali per i costi di istruzione dei familiari a carico nel Modello 730/2024: regole e massimali per le spese scolastiche e universitarie.

Tra le detrazioni fiscali al 19% da inserire nel Modello 730 ci sono anche le spese di istruzione dei figli. Per redditi fino a 120.000 euro spettano per intero, mentre per redditi superiori il credito diminuisce azzerandosi a 240.000 euro.

Per i figli fiscalmente a carico, inoltre, è importante verificare la percentuale di ripartizione tra genitori e l’intestazione della fattura di spesa.

Vediamo dunque quali sono le spese detraibili in dichiarazione dei redditi legate all’istruzione scolastica, universitaria e post-laurea, fino a quale importo e con quali regole di pagamento e ripartizione dell’agevolazione.

Spese scolastiche detraibili

Per le spese di istruzione riferite alla formazione scolastica (scuole dell’infanzia, primo ciclo, scuola secondaria di secondo grado), la detrazione spetta fino a 800 euro annui per ciascun alunno/studente (figlio, altro familiare o se stessi).

La spesa va indicata nel rigo E8 – E10 codice 12 del quadro E del modello 730.

In caso di spesa riferita a figli, la detrazione è ripartita tra i genitori in base al carico fiscale, oppure al genitore pagante, a seconda dell’intestazione della fattura. Se la spesa riguarda più soggetti, occorre compilare più righi del 730.

Per la precompilata, le voci di spesa effettuate direttamente nei confronti degli istituti scolastici sono presenti già nel modello oppure nel prospetto informativo (quando non è certa l’intestazione della fattura di spesa). Se invece i pagamenti riguardano enti esterni, ad esempio il Comune per la mensa scolastica, allora l’importo andrà inserito a mano perché non vi era ancora l’obbligo per quest’anno (come per le scuole) di comunicarlo al Fisco.

NB: se le spese sono pagate alla scuola, non serve la copia della delibera scolastica che ha disposto i versamenti (ad esempio per le gite) mentre serve se il servizio scolastico integrativo è stato pagato a soggetti terzi (ad esempio, all’agenzia di viaggio).

Tra le spese detraibili: mensa scolastica, assistenza al pasto, pre e post scuola, gite scolastiche, assicurazione, trasporto scolastico e contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro o di altra natura svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza), compresi quelli di trasporto scolastico reso da terzi.

=> Precompilata e 730: i documenti da conservare

Cumulabilità con altri bonus

La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale.

La detrazione per le spese di istruzione non è cumulabile, con riferimento al singolo alunno, a quella per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Spese per l’asilo: voci di costo e importi

Per asili nido pubblici o privati (comprese le classi primavera e i casi comprovati di Tagesmutter), l’importo massimo detraibile è pari a 632 euro per figlio, ripartito tra i genitori in base all’onere sostenuto.

Se il documento di spesa è intestato al minore o uno solo dei genitori, quest’ultimo detrae l’onere per intero oppure è possibile annotare sulla fattura la percentuale di ripartizione.

Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi.

Detrazioni per università pubbliche

Per corsi universitari presso atenei statali pubblici, è prevista la detrazione del 19% sull‘intero importo, senza limite di spesa.

La detrazione include tasse di immatricolazione, iscrizione, esami di profitto e laurea, e partecipazione a test di ingresso.

Corsi con iscrizione detraibile

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione;
  • corsi di perfezionamento tenuti presso l’università;
  • master universitari;
  • corsi di dottorato di ricerca;
  • istituti tecnici superiori (Its), equiparati alle spese universitarie;
  • nuovi corsi istituiti presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati;
  • corsi statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche – Afam).

Non sono invece detraibili le iscrizioni presso istituti musicali privati.

Altre spese agevolabili

  • le tasse di immatricolazione e iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
  • le spese sostenute per la “ricognizione” (diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l’iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera);
  • le soprattasse per esami di profitto e laurea;
  • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà;
  • la frequenza dei Tirocini formativi attivi (Tfa) per la formazione iniziale dei docenti istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei Cfu/Cfa per l’accesso al ruolo di docente.

=> Bonus Università: guida completa alle agevolazioni

Per le spese  per corsi universitari all’estero, bisogna fare riferimento all’importo massimo per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale. Per le spese di corsi post laurea all’estero, parimenti, bisogna fare riferimento ai corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.