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Dichiarazione dei redditi: guida alla compilazione del 730/2014

di Barbara Weisz

Pubblicato 20 Marzo 2014
Aggiornato 5 Maggio 2015 07:24

Tutte le novità fiscali recepite nel 730/2014 e come inserirle in dichiarazione: dati del contribuente, redditi, fabbricati, detrazioni e bonus, compensazioni.

Guida alla compilazione del Modello 730 per la dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati: dal 2014 può essere compilato anche senza sostituto d’imposta, purchè si siano percepiti nel 2013 redditi da lavoro dipendente, pensione e/o assimilati. Basta barrare la casella “modello 730 dipendenti senza sostituto” (non compilando altro) nella sezione dedicata. La presentazione al sostituto d’imposta (azienda o ente previdenziale) è in scadenza il 30 aprile, il 31 maggio a CAF o professionista abilitato.

=>Modello 730/2014

=>Istruzioni di compilazione

Presentazione

Il contribuente che sceglie il sostituto d’imposta non deve produrre documentazione oltre al modello compilato e al 730-1 in busta chiusa con la destinazione di 8 e 5 per mille Irpef. Entro il 31 maggio riceverà copia della dichiarazione elaborata, prospetto di liquidazione mod. 730-3, indicazione delle trattenute e dei rimborsi effettuati. Chi presenta la dichiarazione attraverso CAF o professionista (consulente del lavoro, commercialista, ragioniere o perito commerciale), allega anche la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati: CUD, scontrini, ricevute e fatture di spesa da portare in detrazione, attestati del versamento dell’imposta tramite F24, ecc. Entro il 15 giugno riceverà copia e prospetto di liquidazione, elaborati in base a dati e documenti presentati.

Familiari a carico: novità

I familiari a carico devono essere conviventi a meno che non si tratti del coniuge (non legalmente separato) e dei figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati). E’ possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido preadottivo per salvaguardarne la privacy. In tal caso si compila la casella “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”. Dal 7 febbraio 2014 sono in vigore le norme del dlgs 154/2013 (revisione delle disposizioni in materia di filiazione), che equipara i figli naturali ai legittimi. Se nel corso dell’anno è cambiata la situazione di un familiare, bosogna compilare un rigo per ogni situazione. Per i figli a carico sono inoltre aumentate le detrazioni: da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità.

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Redditi da terreni: novità

Quadro A. Possono essere dominicali (proprietà) o agrari (conduzione). Non vanno dichiarati se all’estero o dati in affitto per usi non agricoli.

  • redditi dominicali non affittati: l’IMU sostituisce l’Irpef
  • reddito agrario: si paga l’Irpef
  • terreni affittati: sia pagano sia IMU che Irpef,
  • terreni esenti IMU in base al Dl 133/2013 (posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con previdenza agricola): pagano l’Irpef e barrano la casella “IMU non dovuta” (colonna 9).

Calcolo reddito da terreni: alla rivalutazione dell’80% del reddito domenicale e del 70% di quello agricolo, bisogna aggiungere in entrambi i casi il 15% deciso dalla Legge di Stabilità 2013 (comma 512), maggiorazione valida per il 2013-2015. La rivalutazione scende al 5% per i terreni non coltivati di imprenditori agricoli o coltivatori diretti. La rivalutazione del 70 e 80%, non si applica ai terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori sotto i 40 anni, in presenza delle condizioni previste dall’art. 66 del Dl 1/2012. Le istruzioni per la compilazione contengono i codici per la compilazione della colonna 2 “titolo” (proprietario, conduttore…) e colonna 7 dedicata ai casi particolari (mancata coltivazione, perdite per eventi naturali…).

Redditi da fabbricati: novità

Quadro B. Per chi non ha pagato l’IMU nel 2013 è prevista una deduzione pari all’ammontare della rendita catastale (comprese pertinenze). Per chi invece ha pagato l’IMU (immobili A1, A8 e A9; abitazioni per cui era dovuta esclusivamente prima o seconda rata; Mini IMU) non si applicano deduzioni IRPEF e, nella colonna 12 “casi particolari IMU”, si segna il codice 2.

=>Leggi: IMU e Mini IMU nel 730/2014

Gli immobili non locati nello stesso comune della prima casa concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF al 50%, (colonna 12: codice 3). Altra novità è la cedolare secca ridotta al 15% (da 19%) per i contratti a canone concordato nei comuni con carenze di disponibilità abitative o ad alta tensione abitativa (codici 8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I). Tutti i contribuenti che applicano la cedolare secca barrano la casella di colonna 11 e compilano la sezione II “dati relativi ai contratti di locazione”.

Redditi da lavoro: novità

Quadro C. Anche quest’anno si inseriscono qui i premi di produttività nel rigo C4, redditi a cui il datore di lavoro può aver applicato imposta sostituitiva del 10% fino a una importo massimo di 2.500 euro. In questo caso la compilazione del rigo C4 è facoltativa, mentre è obbligatoria per compensi percepiti da più di un datore di lavoro. Nel quadro vanno indicati anche i redditi assimilati al lavoro dipendente:

  • assegni periodici dal coniuge esclusi quelli per il mantenimento dei figli
  • assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro
  • compensi e indennità per l’esercizio di pubbliche funzioni
  • compensi ai giudici tributari, di pace e a esperti del tribunale di sorveglianza
  • indennità e vitalizi per attività parlamentare, cariche pubbliche elettive e di giudici costituzionali
  • rendite vitalizie e non, a titolo oneroso (al 60% per contratti precedenti al 31 dicembre 2000)
  • compensi per attività intramuraria svolta da dipendenti del SSN.

Redditi Quadro D

  • utili da partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires (rigo D1),
  • utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo (rigo D1),
  • altri redditi di capitale (rigo D2),
  • redditi da attività assimilate al lavoro autonomo (rigo D3),
  • redditi diversi (rigo D4),
  • redditi da attività occasionale (rigo D5),
  • redditi da eredi e legatari (tassazione separata,indicati nel rigo D6),
  • imposte e oneri rimborsati nel 2013 e altri redditi soggetti a tassazione separata (rigo D7).

Oneri, spese detrazioni: le novità

Quadro E. Nella sezione (righi da E1 a E12) dedicata alle detrazioni 19% o 24% (spese sanitarie, rate del mutuo…) compaiono nuove voci: al 19% le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (codice 35, righi da E8 a E12). Al 24% a favore di ONLUS (codice 41) o partiti e movimenti politici (codice 42). Al 19% le erogazioni a istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e università, o per l’innovazione universitaria (codice 31). I righi da E13 a E31 sono destinati alle deduzioni (contributi assistenziali, assegno al congiuge…).Seguono le spese per le ristrutturazioni edilizie. La detrazione è al 50% per spese sostenute nel 2013, fino a 96mila euro: va inserita nei righi da E41 a E44 (un rigo diverso per ogni anno di detrazione e per ogni unità immobiliare). Se i lavori sono iniziati dopo il 2011, vanno compilati anche i campi da E51 a E53  con i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.

Il bonus mobili ed elettrodomestici comporta una detrazione del 50% su una spesa massima di 10mila euro sostenuta dal 6 giugno 2013 per acquistare arredi destinati a un immobile oggetto di ristrutturazione agevolata. La detrazione viene ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Si inserisce nel rigo E57.

La detrazione per il risparmio energetico degli edifici è pari al 55% dal primo gennaio al 5 giugno 2013, e al 65% dal 6 giugno al 31 dicembre 2013: va inserita nei righi da E61 a E63.

Altri quadri

Quadro F (acconti, ritenute, eccedenze)e Quadro G (crediti d’imposta) non comportano novità, diversamente dal Quadro I (compensazioni): da quest’anno si può compensare il credito d’imposta che risulta dal 730 nel modello F24 per pagare oltre all’IMU 2014 anche le altre imposte versate con F24 (legge di stabilità 2014, articolo 1, comma 617), ma per crediti oltre i 15mila euro serve il visto di conformità (art. 1, comma 574).