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Professionisti con ufficio in casa: come detrarre i costi

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 22 Aprile 2015
Aggiornato 6 Aprile 2017 11:37

Le norme sulla deducibilità dei costi nel caso di uso promiscuo di un immobile, come abitazione e come sede per le attività professionali.

Attività da libero professionista, lavoro in mobilità, consulenze: sono diverse le situazioni per le quali è possibile avere l’ufficio nella propria abitazione; in questo caso le spese sostenute per lo studio professionale presso il domicilio possono essere portate in deduzione in fase di dichiarazione dei redditi, ma soltanto dai titolari di Partita IVA.

=> Le spese deducibili per i professionisti

Si tratta ovviamente di spese promiscue: fondamentalmente, bisogna scindere i costi sostenuti per le spese familiari e per quelle professionali, dall’affitto alle bollette. Ma come farlo?

Deduzioni

Per semplificare il calcolo, le spese miste possono essere dedotte al 50%, indipendentemente dall’effettiva percentuale di utilizzo per motivi professionali, come previsto dall’articolo 54, comma 3, del TUIR. La deduzione della metà delle spese sostenute per mantenere l’ufficio/abitazione vale sulle bollette (le varie utenze sono tutte deducibili nella misura forfettaria del 50%), sul canone di affitto e sulla rendita catastale nel caso di immobile di proprietà, ma solo nel caso in cui il professionista non disponga di un altro immobile ubicato nello stesso Comune e adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte e della professione.

=> Come pagare l’IMU per immobili ad uso promiscuo

Si stabilisce la forfetizzazione per semplificare il calcolo del reddito ed evitare contenziosi riguardanti la determinazione della effettiva porzione di immobile destinata allo svolgimento dell’attività professionale. Da precisare che tale regola del 50% si applica solo alla deducibilità dei costi.

=> Deduzione spese telefoniche

Detrazioni IVA

Diverso è il caso delle detrazioni IVA, per le quali è necessario calcolare con precisione la quota di costi sostenuti a livello privato e quelli relativi alla porzione di immobile effettivamente destinata allo svolgimento dell’attività professionale.

=> Normativa sulle detrazioni IVA

Per ulteriori informazioni consultare la Circolare dell’Agenzia delle Entrate.