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Riforma Lavoro e ammortizzatori: guida ai nuovi sussidi

di Barbara Weisz

Pubblicato 28 Giugno 2012
Aggiornato 26 Marzo 2013 15:28

Addio assegno di disoccupazione e mobilità: ecco come funzioneranno ASPI, mini ASPI, una tantum per Co.co.pro. e fondi di solidarietà introdotti dalla riforma degli ammortizzatori sociali, contenuta nel Ddl Lavoro 2012.

La Riforma del Lavoro appena approvata in Parlamento prevede importanti cambiamenti in tema di ammortizzatori sociali.

  • Per i lavoratori che perdono l’impiego è prevista l’ASPI
  • Per i dipendenti senza requisiti ASPI ci sarà una mini ASPI
  • Per i Co.co.pro c’è invece una sorta di TFR una tantum
  • Per i lavoratori dei settori non coperti da cassa integrazione un aziende oltre i 15 dipendenti arrivano i fondi di solidarietà bilaterali

Restano invece invariate: cassa integrazione ordinaria, contratti di solidarietà e cassa integrazione straordinaria, limitata a ristrutturazioni industriali e crisi aziendali ed esclusa per cessazioni di attività con procedura concorsuale.

Scarica il Testo della Riforma del Lavoro

ASPI

L’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI) dal primo gennaio 2013 sostituisce l’assegno di disoccupazione e  gradualmente, entro il 2017, anche quello di mobilità. Non è prevista in caso di dimissioni del lavoratore ed è riservata a chi ha perso il lavoro involontariamente (licenziamento).

Beneficiari: lavoratori dipendenti (tranne gli operai agricoli, che hanno una diversa copertura), apprendisti, soci lavoratori di cooperativa, artisti e lavoratori a termine della PA. Devono avere almeno:

  • 2 anni di anzianità assicurativa.
  • 1 anno di contribuzione nell’ultimo biennio.

Erogazione: dal 2013 al 2016 vige un periodo transitorio durante il quale la durata il sussidio dipenderà dall’anzianità del lavoratore ed in cui il lavoratore potrà chiedere di incassare l’intera somma in un’unica soluzione per avviare una nuova attività. Dal primo gennaio 2016 entra a regime così corrisposta:

  • per 12 mesi ai lavoratori sotto i 55 anni di età,
  • per 18 mesi ai lavoratori sopra i 55 anni (settimane di contribuzione nel biennio precedenti permettendo).

Importo dell’indennità. L’indennità non può mai superare il massimale della Cassa integrazione e si calcola così:

  • Retribuzione mensile sotto 1.180 euro: indennità del 75%.
  • Retribuzione mensile sopra 1.180 euro: indennità del 75% più il 25% del differenziale fra questo tetto e l’importo in busta paga.
  • Dopo i primi sei mesi l’indennità scende del 15%.
  • Dopo altri sei mesi (quindi dopo un anno, per chi ha diritto al periodo più lungo), scende di un altro 15%.

Mini ASPI

Copertura inferiore per i lavoratori che non hanno ancora maturato i requisiti per il sussidio pieno: bastano 13 settimane di contribuzione negli ultimi dodici mesi ed è riconosciuta per un periodo pari alla metà delle settimane lavorate nell’ultimo anno, con gli stessi importi previsti dall’ASPI (75% della retribuzione mensile).

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Per finanziare l’ASPI sono previsti aggravi contributivi per le imprese (anche le PMI):

  • aliquota addizionale dell’1,4% dell’imponibile previdenziale sui contratti a termine (tranne stagionali, apprendisti e sostituzioni). Le ultime sei mensilità vengono restituite all’azienda se trasforma il contratto a tempo indeterminato.
  • nei casi di licenziamento l’azienda paga un contributo del 50% del trattamento iniziale ASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale degli ultimi 3 anni (dunque, un massimo di un anno e mezzo).

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Una tantum Co.co.pro.

I collaboratori a progetto non sono coperti dall’ASPI ma dal primo gennaio 2013 viene loro aumentata l’una tantum. Ecco i requisiti per averne diritto:

  • iscrizione esclusiva alla Gestione Separata INPS con almeno 4 mensilità accreditate nell’anno precedente
  • lavoro in regime di mono-committenza nell’ultimo anno
  • reddito lordo fino a 20mila euro,
  • periodo di disoccupazione ininterrotta per almeno due mesi.

L’importo dell’indennità si calcola in base ai minimali annui stabiliti dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (minimale giornaliero fissato per l’anno a cui si riferiscono i contributi, moltiplicato per 312). E’ pari al 5% del minimale annuo, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione (ad esempio, può raggiungere un massimo di 6mila euro per sei mesi di lavoro).

Se l’importo è inferiore a 1.000 euro si riceve in un’unica soluzione, se è superiore in importi mensili pari o inferiori.

Fondi di solidarietà

Per i settori che non sono coperti dalla cassa integrazione, vengono istituiti fondi di solidarietà bilaterali obbligatori nelle aziende con più di 15 dipendenti.

Per i settori che al 31 marzo 2013 non avessero attivato i fondi, interverrà un fondo di solidarietà residuale (con decreto interministeriale).