Manovra finanziaria: le sanzioni fiscali

di Roberto Grementieri

Pubblicato 31 Agosto 2011
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:52

Le novità  fiscali contenute nella manovra finanziaria di stabilizzazione dello scorso luglio (d.l. 98/2011) hanno interessato anche i procedimenti sanzionatori, prevedendo, fra l'altro, che le penalità  relative a violazioni di tipo sostanziale debbano passare direttamente dall'atto di accertamento del maggior tributo richiesto.

Non solo, la riforma ha previsto che le sanzioni rideterminate dall'ufficio in seguito alle deduzioni difensive presentate dal contribuente sono definibili, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento di 1/3 del loro importo. La regola si rende applicabile agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data di entrata in vigore del d.l. 98/2011.

La seconda novità  è costituita dalla modifica all'articolo 17 del decreto legislativo che fissa i principi generali sull'applicazione delle sanzioni tributarie, a seguito della quale, in deroga alle regole per l'emissione dell'atto di contestazione (per violazioni formali, ossia svincolate dall'imposta), il tributo e la relativa sanzione dovranno essere richiesti con un unico atto.

Questa seconda modifica si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011. Per effetto di questo intervento, quindi, per l'irrogazione delle sanzioni collegate al tributo non si potranno più notificare due distinti atti.