Tratto dallo speciale:

Colf e badanti in Dichiarazione dei Redditi

di Anna Fabi

3 Settembre 2025 09:01

logo PMI+ logo PMI+
Nella dichiarazione dei redditi si possono dedurre i contributi a colf e badanti e detrarre anche le spese per assistenza a persone non autosufficienti.

Anche per il 2025 la contribuzione versata a favore dei lavoratori domestici può essere scaricata in dichiarazione dei redditi: nel Modello 730 si possono infatti applicare agevolazioni fiscali nel caso in cui vengano sostenute spese per colf e badanti, ma bisogna fare attenzione a distinguere fra tipologie di servizio fruito e relativo beneficio fiscale.

La detrazione IRPEF al 19%, ad esempio, riguarda esclusivamente l’assistenza personale resa da personale qualificato a disabili o affetti da patologie certificate e che non sono autosufficienti, mentre per colf e badanti si può accedere soltanto alla deduzione fiscale sui contributi versati.

Deduzione fiscale per colf e badanti

Si possono dedurre i contributi previdenziali e assistenziali versati per colf, baby sitter, badanti, giardinieri e autisti per la parte a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di 1.549,37 euro applicando il principio di cassa (rileva il momento del pagamento).

Sono deducibili anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite agenzia interinale e rimborsati all’agenzia, se viene rilasciata una certificazione che attesta gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale della persona che effettua il pagamento e del lavoratore (colf, badante, ecc.).

Ai fini della documentazione di pagamento, fa fede l’intestazione del MAV prestampato dall’INPS con tutte le informazioni necessarie.

Lo sconto fiscale è disciplinato dall’articolo 10, comma 2, del Tuir e le somme da dedurre dal reddito imponibile vanno inserite nel rigo E23 del Modello 730/2025 oppure il rigo RP23 del Modello Redditi (in entrambi i casi, la dicitura è “Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari“).

Detrazione assistenza ai non autosufficienti

Le spese per l’assistenza di persone non autosufficienti danno invece diritto alla detrazione al 19%. La condizione di non autosufficienza deve essere attestata da certificazione medica, quindi è legata all’esistenza di una patologia: non può riguardare colf e baby sitter ma può coprire la spese per i badanti.

Le istruzioni del 730 chiariscono che si considera non autosufficiente una persone che non è in grado autonomamente di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche, provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti.

Importante: è possibile applicare la detrazione anche se la persona non autosufficiente è un familiare non a carico.

Ci sono poi una serie di paletti da rispettare: il reddito massimo è di 40mila euro annui (compresi eventuali redditi da fabbricati affittati con cedolare secca), la detrazione massima è pari a 2.100 euro per contribuente (a prescindere dal numero di persone a cui si riferisce l’assistenza).

Quindi, se lo stesso contribuente ha sostenuto spese per l’assistenza personale di se stesso e di un familiare, la detrazione massima resta sempre pari a 2.100 euro. Se più contribuenti hanno sostenuto spese per uno stesso familiare, il tetto di 2.100 euro va ripartito.

E’ necessario conservare la documentazione delle spese sostenute (anche una semplice ricevuta), che deve contenere estremi anagrafici, codice fiscale di chi sostiene le spese, della persone che effettua l’assistenza, ed eventualmente del familiare non autosufficiente.

Le spese si indicano nei righi da E8 a E10 del 730, e nei righi da RP 8 a RP 13 del modello Redditi. In entrambi i casi, si utilizza il codice 15.

NB: nei casi in cui i lavoratori sono pagati tramite Libretto di Famiglia (utilizzabile per pulizie, giardinaggio e manutenzione; assistenza domiciliare a bambini, anziani, malati o disabili; lezioni private supplementari)., su ogni buono da 10 euro la deduzione è pari a 1,65 euro (contribuzione IVS in Gestione separata INPS).

Sono escluse dalla deduzione le spese 2024 rimborsate nello stesso anno al lavoratore in sostituzione delle retribuzioni premiali di cui all’articolo 51 del Tuir (punti da 701 a 706 della CU 2025 – codice 3). Nessuna deducibilità neppure per i versamenti alla CAS.SA.COLF, per i contributi forfettari finalizzati alla regolarizzazione di lavoratori stranieri né per le spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico.