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La casella PEC va tenuta libera: gli obblighi di legge

di Noemi Ricci

1 Gennaio 2020 12:30

Le implicazioni della mancata ricezione di notifiche presso l'indirizzo di posta elettronica certificata di imprese e professionisti in caso di casella PEC piena.

Se la casella PEC dell’impresa o del professionista è piena, e per questo motivo e il messaggio non viene letto, la colpa è del destinatario (cfr: Cassazione, sentenza n. 7029/2018).

La ricevuta telematica di comunicazioni inviate dell’Agenzia delle Entrate – mittente – con dicitura “avvenuta consegna” è dunque sufficiente a considerare l’atto notificato, come confermato da un recente pronunciamento:

=> Notifica cartella via PEC, anche su PDF: basta la ricevuta

Anche se la ricevuta della comunicazione telematica al contribuente – destinatario – riportava un messaggio di errore di ricezione per casella piena.

Questo perchè, a fronte di tale impossibilità di consegna, la comunicazione può essere effettuata anche mediante deposito in cancelleria.

L’art. 16, d.l. n. 179/2012, conv. con mod. nella I. n. 221 del 2012, è stato ulteriormente modificato dall’art. 47, d.l. n. 90 del 2014, al cui comma 6 su prevede che:

Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

Tutto lecito, dunque, se viene rispettata questa procedura integrativa, in virtù del DM 19 gennaio 2016, che, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione “da parte delle cancellerie delle sezioni civili, presso la Corte suprema di Cassazione”, ne ha disposto l’applicazione dal 15 febbraio 2016 (v., con riguardo alla questione in generale, Sez. U, n. 11383 del 31/05/2016).

Inadeguata gestione PEC

La mancata consegna telematica derivante dalla “casella piena” del destinatario deve quindi ricondursi ad una inadeguata gestione della PEC da parte del titolare dell’utenza, per la sua mancata eliminazione (e correlata eventuale archiviazione, se ritenuto necessario dall’utente, in altro diverso spazio informatico) delle mali precedentemente ricevute.