Appalti: intelligenza artificiale nei bandi di gara

di Anna Fabi

25 Aprile 2023 09:04

Le gare d'appalto possono prevedere procedure automatizzate anche in sede di valutazione delle offerte, con utilizzo di intelligenza artificiale, ma va sempre prevista la verifica umana: tutte le regole.

La digitalizzazione delle procedure di appalto era già prevista dal Codice dei Contratti pubblici, semplificando ad esempio l’accesso ai dati, prevedendo l’interoperabilità, introducendo una standardizzazione delle comunicazioni.

Ma la novità fondamentale prevista dal nuovo Codice degli Appalti è rappresentata dal fatto che viene esplicitamente introdotto, e regolamentato, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Ed è contemplata anche la possibilità di procedura automatizzata per l’aggiudicazione delle offerte.

In termini molto semplici, significa che l’esito di una gara d’appalto potrà essere deciso in modo completamente automatizzato  (era una possibilità già prevista ma solo in alcune ipotesi, e con criteri rigidi e preimpostati), e a farlo potrà essere un algoritmo di AI (Artificial Intelligence).

Intelligenza artificiale per le gare di appalto

Sono due gli articoli della norma rilevanti in questo senso.

L’articolo 30 del dlgs 36/2023 (attuativo della delega di riforma del Codice Appalti) introduce l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Per migliorare l’efficienza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l’intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia», si legge nell’articolo 30 del dlgs 36/2023.

Il comma 7 dell’articolo 19 prevede invece che:

ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell’articolo 30.

Criteri di utilizzo dell’AI negli appalti pubblici

Ci sono una serie di requisiti a cui uniformarsi, che riguardano l’interazione fra lo strumento digitale e le commissioni aggiudicatrici, la privacy, la tracciabilità di dati e procedure.

Per esempio, l’utilizzo di strumenti digitali (AI compresa) prevede sempre la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, di ogni altro elemento utile a comprendere le logiche di funzionamento. Inoltre, le gare devono sempre prevedere clausole che assicurino la corretta manutenzione e implementazione dei sistemi digitali.

Ancora, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono adottare ogni misura tecnica e organizzativa che garantisca i seguenti elementi:

  • rettifica di fattori che comportano inesattezze dei dati,
  • deve essere minimizzato il rischio di errori,
  • vanno impediti effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base di nazionalità, origine etnica, opinioni politiche, religione, convinzioni personali, appartenenza sindacale, caratteri somatici, status genetico, stato di salute, genere, orientamento sessuale.

Ci sono infine alcune regole che vanno rispettate in caso di decisioni assunte tramite automazione (quindi, utilizzando l’intelligenza artificiale):

  • conoscibilità e comprensibilità: ogni operatore economico ha diritto a conoscere l’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, nel caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata;
  • non esclusività della decisione algoritmica: esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata;
  • non discriminazione algoritmica: il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.