Per i dipendenti statali la normativa sui licenziamenti si basa ancora sull’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, mentre non ha validità la Legge Fornero: lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza 11868/2016, sottolineando come il reintegro sia sempre possibile quando a essere licenziato è un lavoratore della Pubblica Amministrazione, per il quale non sono applicabili i limiti imposti dalla normativa modificata anche con il Jobs Act.
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I dipendenti statali possono quindi contare su tutte le garanzie previste dall’articolo 18 in merito al licenziamento senza giusta causa. Da parte del Ministro Marianna Madia, comunque, c’è la disponibilità e l’impegno ad attivare una norma ad hoc che definisca neo su bianco queste disparità, probabilmente inserita nel testo unico del pubblico impiego all’interno della Riforma della PA.
La sentenza della Cassazione riguarda il ricorso avviato dal Ministero delle Infrastrutture contro un funzionario licenziato perché svolgeva un doppio lavoro, successivamente risarcito per volere della Corte d’Appello di Roma.
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I Giudici sembrano quindi ancora una volta confermare che i dipendenti statali non possono essere equiparati ai privati per quanto riguarda queste forme di tutele nei licenziamenti, in quanto assunti attraverso concorso pubblico e garanti della cittadinanza e non del datore di lavoro (affermazione ribadita dal Ministro Madia e dal Segretario Confederale della UIL Antonio Foccillo).