Con la Legge di Bilancio 2026 sono cambiati i requisiti pensionistici nel comparto Sicurezza e Difesa. Le novità si applicano in modo strutturale e riguardano sia l’adeguamento generale alla speranza di vita, valido per tutti i regimi previdenziali, sia un incremento aggiuntivo e specifico riservato a militari, Forze di polizia e Vigili del Fuoco. Il risultato è un percorso di innalzamento progressivo dei requisiti che si sviluppa tra il 2026 e il 2030, con effetti differenziati anno per anno sulle pensioni di vecchiaia e sulle pensioni anticipate.
I requisiti fissano la data di uscita; l’importo della pensione netta di militari e Forze Armate dipende invece da quota retributiva, quota contributiva e moltiplicatore.
Adeguamento speranza di vita: il doppio binario in Manovra
La Manovra 2026 (Legge n. 199/2025) stabilisce che:
- dal 2027 scatta un primo incremento di 1 mese legato all’adeguamento generale, che dal 2028 sale a 3 mesi complessivi in applicazione del decreto direttoriale del 19 dicembre 2025 (articolo 1, comma 185);
- dal 2028 si aggiunge un incremento specifico per le Forze Armate, le Forze di Polizia – a ordinamento civile e militare – e per i Vigili del Fuoco: 1 mese nel 2028, 2 mesi dal 2029 e 3 mesi dal 2030 (articolo 1, comma 180).
L’incremento specifico non è ancora applicato. Il comma 181 affida a un DPCM, non ancora emanato, l’individuazione delle professionalità per le quali sarà escluso o ridotto, e la circolare INPS n. 28 del 16 marzo 2026 ne rinvia l’applicazione a dopo il decreto. Per la generalità dei lavoratori valgono invece i requisiti pensione 2027 e 2028 fissati dalla stessa circolare.
In termini complessivi, l’adeguamento alla speranza di vita per il comparto è pari a:
- +1 mese dal 2027;
- +3 mesi dal 2028, che diventano 4 dopo il DPCM per le professionalità non escluse;
- dal 2029 un incremento specifico di 2 mesi e dal 2030 di 3 mesi, da sommare all’adeguamento generale per il biennio 2029-2030, non ancora determinato.
Requisiti pensionistici per militari e Forze di polizia, anno per anno
Le tabelle seguono le circolari applicative di INPS e Direzione generale per il personale militare dell’11 maggio 2026. Per la pensione di vecchiaia gli incrementi scattano solo per chi, al raggiungimento del limite di età previsto per il grado o la qualifica, non ha già maturato i requisiti della pensione di anzianità. Per i Vigili del Fuoco il Dipartimento indica come soglia 36 anni di contributi al compimento dei 60 anni (65 per direttivi e dirigenti): chi li ha esce senza incrementi.
Anno 2026: requisiti invariati
Nel 2026 si applicano i requisiti vigenti:
- Pensione di vecchiaia: limite di età ordinamentale; senza i requisiti di anzianità, 12 mesi di speranza di vita e 12 mesi di finestra mobile;
- Pensione di anzianità (età + contributi): 58 anni di età e 35 anni di contributi, più 12 mesi di finestra mobile;
- Pensione anticipata (solo contributi): 41 anni di contribuzione più 15 mesi di finestra mobile (42 anni e 3 mesi complessivi);
- massima anzianità contributiva (aliquota dell’80%) raggiunta entro il 2011, con 54 anni di età e 12 mesi di finestra mobile.
Anno 2027: aumento di un mese
Dal 1° gennaio 2027 si applica il primo adeguamento di 1 mese:
- Pensione anticipata: 41 anni e 1 mese di contributi + 15 mesi di finestra mobile (42 anni e 4 mesi);
- Pensione di anzianità: 58 anni e 1 mese + 35 anni di contributi + 12 mesi di finestra mobile;
- massima anzianità contributiva (80%) entro il 2011: 54 anni e 1 mese + 12 mesi di finestra mobile;
- Pensione di vecchiaia: limite di età ordinamentale; senza i requisiti di anzianità si applicano 13 mesi di speranza di vita e 12 mesi di finestra mobile.
Sempre dal 2027, chi cessa per limite di età riceve la prima rata del TFS dopo 9 mesi invece di 12 (articolo 1, comma 198, Legge n. 199/2025).
Anno 2028: aumento di tre mesi
Nel 2028 l’adeguamento complessivo sale a 3 mesi, in attesa del DPCM che renderà applicabile il mese specifico del comparto:
- Pensione anticipata: 41 anni e 3 mesi di contributi + 15 mesi di finestra mobile (42 anni e 6 mesi);
- Pensione di anzianità: 58 anni e 3 mesi + 35 anni di contributi + 12 mesi di finestra mobile;
- massima anzianità contributiva (80%) entro il 2011: 54 anni e 3 mesi + 12 mesi di finestra mobile;
- Pensione di vecchiaia: limite di età ordinamentale; senza i requisiti di anzianità si applicano 15 mesi di speranza di vita e 12 mesi di finestra mobile.
Requisiti pensionistici dal 2029 al 2030: gli effetti programmati
Dal 2029 l’incremento specifico del comparto sale a 2 mesi e dal 2030 a 3 mesi, da sommare all’adeguamento generale alla speranza di vita che sarà fissato per il biennio 2029-2030 ai sensi dell’articolo 12, comma 12-bis, del DL n. 78/2010.
Le soglie effettive dipendono quindi da due atti non ancora adottati: il decreto sull’adeguamento generale e il DPCM previsto dal comma 181, che potrà escludere o ridurre l’incremento per specifiche professionalità.
Il quadro nel contesto della riforma delle pensioni
Le modifiche introdotte per militari e Forze di polizia si inseriscono nel più ampio processo di revisione dei requisiti pensionistici avviato negli ultimi anni, legato all’evoluzione demografica e alla sostenibilità del sistema. I requisiti stabiliscono quando si esce; l’importo dell’assegno dipende invece dal calcolo della pensione per militari e Forze Armate, con quota retributiva, quota contributiva e moltiplicatore.
Per una lettura complessiva delle nuove misure previdenziali e dei futuri scenari, è possibile fare riferimento al quadro generale delle novità previste nell’ambito della riforma delle pensioni.