

Il Tribunale di Monza ha disposto il reintegro di un lavoratore licenziato perché sorpreso a fumare in orario di lavoro sebbene all’aperto.
Tenendo conto della particolare condizione del luogo di lavoro (un cantiere esterno), i giudici hanno infatti sottolineato l’illegittimità del provvedimento avviato dall’azienda, condannata a riassumere il dipendente e a corrispondergli le retribuzioni maturate a partire dalla data di licenziamento.
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La vicenda, resa nota dalla Cisl di Milano, chiarisce uno dei casi in cui il datore di lavoro non è legittimato a imporre il licenziamento disciplinare nei confronti di un lavoratore, definendo anche i termini di reintegro. A tal proposito è molto esaustivo l’intervento dell’avvocato difensore del lavoratore, Filippo Raffa:
«Troppo spesso nei procedimenti disciplinari ci si concentra sul contenuto della contestazione senza tenere conto del punto di vista del lavoratore e del contesto in cui questa viene comminata.»
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Secondo il segretario della Fim Milano Metropoli Gianluca Tartaglia: «Questa sentenza è importante in quanto sancisce che il reintegro è possibile superando cosi le diffidenze riguardo la Riforma del Lavoro del luglio 2012, che sembrava aver attenuato le garanzie poste a tutela del lavoro e dei lavoratori, dimostrando che anche il sindacato deve provare a cambiare i luoghi comuni che portano a credere che sia impossibile contrapporsi a queste ingiustizie».