Indennità supplementare di licenziamento

di Rosanna Marchegiani

3 Luglio 2009 07:00

Nel caso in cui il dirigente sia licenziato senza che il licenziamento presenti il requisito della giustificatezza, egli può chiedere che gli venga riconosciuta una indennità supplementare di licenziamento

L’indennità supplementare di licenziamento è una somma di denaro dovuta al dirigente licenziato qualora il licenziamento non presenti il requisito della giustificatezza. Come è noto al dirigente non si applicano le norme che limitano i licenziamenti individuali ai casi di giusta causa o giustificato motivo. I contratti collettivi applicabili ai dirigenti prevedono che il licenziamento debba essere:

  • comunicato per iscritto;
  • contestualmente motivato.

Inoltre, per evitare che il licenziamento del dirigente possa essere del tutto arbitrario, esso deve presentare il requisito della giustificatezza, sulla cui nozione non esiste, peraltro, una precisa definizione nei vari contratti collettivi. Qualora questi requisiti non vengano rispettati, il dirigente licenziato non può chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro, ma esclusivamente il pagamento di una somma di denaro, detta per l’appunto, indennità supplementare di licenziamento, la quale va ad aggiungersi a quanto spetta al dirigente a titolo di TFR e dell’eventuale indennità sostitutiva di mancato preavviso.

I vari contratti collettivi fissano la misura minima e massima di tale indennità. Ad esempio, il CCNL dirigenti settore industria, prevede un minimo, pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato maggiorato dell’importo equivalente a 2 mesi del preavviso stesso e un massimo pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso. Inoltre, l’indennità supplementare è aumentata in relazione all’età del dirigente licenziato. Stessa misura dell’indennità supplementare è prevista dal CCNL dei dirigenti delle piccole e medie aziende industriali.

Mentre il CCNL dei dirigenti del settore terziario, della distribuzione e dei servizi, prevede un’indennità supplementare minima pari alle mensilità di preavviso spettanti al dirigente e massima pari al corrispettivo di diciotto mesi di preavviso. L’indennità supplementare è aumentata in relazione all’anzianità del dirigente nel caso in cui egli abbia un’anzianità di servizio nella qualifica superiore a dieci anni. Tale indennità rappresenta una sorta di sanzione applicata al datore di lavoro per il mancato rispetto dei limiti previsti al licenziamento del dirigente.

Per ottenere l’indennità, il dirigente che ritiene di essere stato ingiustamente licenziato, deve impugnare il licenziamento. Egli potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria o ad un collegio arbitrare previsto dai vari contratti collettivi: ad essi spetta decidere sulla giustificatezza del licenziamento ed, eventualmente, sulla misura dell’indennità supplementare di licenziamento entro il limite minimo e massimo fissati dal contratto. L’onere di provare la giustificatezza del licenziamento incombe sul datore di lavoro.