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Tariffe Professionali: l’Antitrust multa gli Avvocati

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 19 Novembre 2014
Aggiornato 27 Giugno 2017 15:52

L'Antitrust multa il Consiglio Nazionale Forense per gli interventi volti a limitare la concorrenza tra avvocati reintroducendo le tariffe professionali minime.

Arriva per il Consiglio Nazionale Forense (CNF) la multa dell’Antitrust per aver ristretto la concorrenza, limitando l’autonomia degli avvocati in materia di compensi professionali, violando l’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. La multa imposta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ammonta a quasi 1 milione di euro.

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L’istruttoria era stata aperta nel 2012 a fronte della pubblicazione sul sito istituzionale del CNF del “Nuovo tariffario forense” (D.M. 127/2004, accompagnato dalla circolare n. 22-C/2006). L’Authority aveva chiesto spiegazioni in merito a tale tariffario “imposto” dal Consiglio Nazionale Forense, il quale a sua volta aveva risposto dichiarando ufficialmente che si trattava soltanto di un disguido tecnico al quale avrebbero presto posto rimedio inserendo i documenti in oggetto nella sezione del sito web relativa alla “Storia dell’Avvocatura”.

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Ebbene, successivi accertamenti dell’AGCM avevano rilevato che il DM 127/2004 accompagnato dalla circolare n. 22-C/2006 e il successivo DM 140/2012, erano presenti in una sezione denominata “Tariffe/Tariffe professionali” della banca dati CNF. Definita la fase istruttoria e effettuate le opportune verifiche, l’Authority ha stabilito che tale comportamento risultava inteso a limitare la concorrenza tra i professionisti esercenti la professione di avvocati in Italia, sanzionando il CNF per aver:

  • pubblicato una circolare con la quale veniva reintrodotto di fatto l’obbligo di tariffe minime, non più vincolanti dopo la cosiddetta “Riforma Bersani” del 2006 ed effettivamente abrogate nel 2012;
  • adottato un parere contro i siti Internet che propongono ai consumatori associati sconti sulle prestazioni professionali, in base alla tesi che ciò comporterebbe un conflitto con l’art. 19 del codice deontologico forense, il quale stabilisce che “è vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro”.

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Entrambi gli interventi del CNF, secondo l’Authority, erano tesi a limitare la concorrenza tra avvocati sul prezzo e sulle condizioni economiche delle prestazioni professionali. L’Autorità ha inoltre diffidato il CNF dal ripetere in futuro analoghi comportamenti.