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Saldo IMU nei casi particolari in ogni Comune

di Barbara Weisz

Pubblicato 12 Dicembre 2013
Aggiornato 19 Dicembre 2013 09:55

Gli immobili in comodato d'uso ai parenti e quelli degli anziani in case di riposo possono essere assimilate alla prima casa, ma decide il Comune: le varie opzioni in delibera e gli eventuali conguagli con l'acconto IMU.

La tassa sugli immobili dati in comodato d’uso ai parenti e di italiani residenti in istituti di ricovero o all’estero è a discrezione dei Comuni, assieme alle aliquote IMU, e potrebbe essere stata oggetto di delibera a ridosso della scadenze: bisogna quindi fare attenzione nel calcolo del saldo IMU dovuto entro il 16 dicembre. Non solo: è possibile che ci sia da calcolare un conguaglio rispetto all’acconto, ad esempio se il Comune ha emesso nuova delibera dopo giugno (scadenza  priam rata). In defintiva, conviene sempre controllare sul sito del Comune cosa prevede l’ultima delibera IMU approvata, per verificare aliquote e trattamento dei casi con discrezionalità da parte delle amministrazioni municipali.

Comodato d’uso

Innanzitutto, c’è da considerare la novità introdotta dall’ultimo decreto IMU, Dl 102/2013, articolo 2-bis, in base al quale i Comuni possono equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Questa equiparazione vale solo per la seconda rata, quindi: se la delibera comunale ha variato le aliquote 2013, bisogna comunque versare la differenza rispetto a quanto pagato in acconto, ma senza pagare il saldo.

Anziani in case di riposo

Analogo discorso per gli immobili non locati di proprietà di anziani residenti in case di riposo: il Comune può decidere l’assimilazione all’abitazione principale nella consueta delibera.

  • Se il Comune nel 2012 aveva deliberato l’assimilazione senza esplicitare la limitazione a quell’anno, e se nel 2013 non ci sono nuove delibere, vale la stessa regola dell’anno scorso.
  • Se la delibera è arrivata nel 2013 dopo giugno (dopo l’acconto) l’effetto è retroattivo, nel senso che il contribuente ha un credito d’imposta pari all’acconto pagato (e non dovuto, visto che successivamente il Comune ha assimilato gli immobili alle abitazioni princiapli, esenti dall’IMU 2013).
  • Se il Comune ha deliberato l’assimilazione dopo l’acconto e l’aliquota sulle prime case sia superiore allo 0,4%, è possibile compensare il credito con la mini IMU di gennaio (sempre che nel frattempo non intervengano cambiamenti normativi, per la verità probabili, anche sul fronte del conguaglio di gennaio).