Ue: Comunicazioni elettroniche, norme da rivedere

di Noemi Ricci

20 Giugno 2008 17:45

I Garanti Europei per la protezione dei dati richiedono l'aggiornamento del quadro normativo vigente in materia di comunicazioni elettroniche: più regole per garantire sicurezza

Le Autorità europee per la protezione dei dati riunite nel Gruppo Articolo 29 hanno richiesto la modifica della direttiva e-Privacy (2002/58) in materia di comunicazioni elettroniche, per garantire maggiore sicurezza a utenti, privati e aziendali.

Già una nota ufficiale resa pubblica lo scorso aprile sul tema citava:«I Garanti concordano sull’opportunità di guardare alle reti in una prospettiva più ampia, data la loro natura sempre più spesso mista (pubblica/privata), su alcuni emendamenti proposti dalla Commissione: in particolare, l’applicabilità delle disposizioni della direttiva a tecnologie quali le cosiddette etichette elettroniche Rfid, e l’attribuzione del diritto di intraprendere azioni legali in caso di violazioni della normativa nazionale (per esempio, in materia di spam) anche a soggetti non direttamente colpiti, ma comunque direttamente interessati, quali i provider di servizi Internet.»

Il parere dei Garanti europei è quindi di modificare il quadro normativo comunitario in materia di privacy e comunicazioni elettroniche affinchè offra garanzie più efficaci per la sicurezza delle reti e l’esercizio dei diritti degli utenti.

Chiedono inoltre che venga esteso ai provider di servizi di comunicazione l’obbligo di notifica delle violazioni e dei rischi per la sicurezza delle reti, non solo ai propri abbonati ma a tutti coloro che usufruiscono dei servizi di comunicazione elettronica.

La questione è delicata, in quanto potrebbe avere ripercussioni sulle attività dei gestori, in termini di costi e immagine per loro, e tariffe finali per gli utenti.

Il Gruppo ha infine segnalato la possibilità di estendere la definizione di sistemi di chiamata contenuta nella direttiva 2002/58 (art. 13) ai sistemi di comunicazione, includendo anche tecnologie come il Bluetooth.

In questo modo si potrebbe garantire una protezione più efficace nei confronti delle comunicazioni indesiderate, di ogni tipologia. Analogamente andrebbe esteso il diritto di intraprendere azioni legali per includere anche le violazioni dell’articolo 5.3 della direttiva (uso e installazione ad esempio di spyware).