Le imprese che forniscono servizi non possono obbligare il cliente a firmare clausole per il trattamento dati a fini promozionali: lo ribadisce il Garante Privacy pronunciandosi su un caso specifico relativo a un fornitore di energia che, per utilizzare un suo servizio, chiedeva il consenso all’utilizzo dei dati per direct marketing.
Il trattamento dei dati, al momento dell’iscrizione al portale online, è illecito se non è stato manifestato il libero e specifico consenso degli interessati per l’invio di comunicazioni promozionali a mezzo di posta elettronica ai sensi dell’art. 130 del Codice, commi 1 e 2, e non c’è stata conformità al principio di correttezza di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), del Codice.
In pratica:
«la capacità di autodeterminazione degli utenti (e quindi la libertà del consenso che sono chiamati a manifestare) non è assicurata quando si assoggetta, come nel caso di specie, la fruizione delle prestazioni dedotte nel contratto alla contestuale autorizzazione a trattare i dati conferiti per il medesimo servizio per una finalità diversa, qual è quella promozionale pubblicitaria».
Quindi, viene vietato alle società di utilizzare i dati raccolti online con le clausole sopra esposte. E il Garante si riserva di verificare, con autonomo procedimento, i presupposti con contestare la violazione amministrativa sulla mancata acquisizione di consenso libero e specifico.
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