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DURC e appalti: saltano le agevolazioni nel DL Sviluppo

di Barbara Weisz

6 Dicembre 2012 16:00

Nel DL Sviluppo bis saltano le semplificazioni in materia di DURC e appalti: addio autocertificazione e accesso alle gare senza regolarità contributiva, anche se per colpa di un ritardo di pagamento della PA.

Amara sorpresa in materia di DURC nel Decreto Sviluppo bis: niente autocertificazione per le imprese, ipotesi che invece era prevista in alcuni casi da un emendamento presentato in Commissione e poi saltato (leggi tutto).

In materia di appalti sparisce anche l’esclusione dalla responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore non in regola con i versamenti IVI, contributivi e assistenziali.

=>Consulta le regole su autocertificazione e responsabilità solidale

Nel DL Sviluppo si conferma invece l’ammissione dei contratti di rete alle gare di appalto e introduce un’anagrafe unica delle stazioni appaltanti presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici con iscrizione obbligatoria dal primo gennaio 2013.

DURC e certificazioni

Saltano dunque le novità in base alle quali sarebbe stato possibile, per un privato, autocertificare la regolarità contributiva direttamente alla commissione aggiudicatrice.  L’autocertificazione non avrebbe esentato la PA dall’obbligo di produrre il DURC, ma avrebbe consentito alle imprese di snellire la pratica, con un’autocertificazione limitata ad alcune particolari fasi dell’appalto.

La norma avrebbe anche consentito di partecipare agli appalti alle imprese non in regola con il DURC a causa di ritardi di pagamento della PA. Ma non è passata.

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Si ricorda che, in materia di DURC e ritardo nei pagamenti dalla PA, la recente ordinanza 677/2012 del Tar in Puglia stabilisce che un’impresa non in regola con i versamenti contributivi ma con un credito nei confronti della pubblica amministrazione che rilascia il DURC, può compensare le due posizioni (leggi la sentenza).

In base all’art 13 bis, comma 5 del Dl 52/ 2012, convertito con la legge 94/2012 (Spending Review), il DURC può essere rilasciato in presenza di una certificazione che attesti «crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto».

In teoria, il testo della Spending Review prevedeva un decreto attuativo, emanato dal ministero dell’Economia entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione (quindi entro il 7 settembre 2012). I magistrati del Tar pugliese hanno stabilito che la norma è comunque «immediatamente operativa anche in mancanza di decreto ministeriale attuativo», dando quindi torto all’Inps che, nel caso in esame, aveva negato la compensazione proprio in virtù della mancanza del decreto ministeriale attuativo.

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