Il dirigente d’azienda: obblighi e responsabilità

di Filippo Davide Martucci

3 Novembre 2017 09:41

Obblighi e responsabilità del dirigente facente funzioni del datore di lavoro in azienda, alla luce della normativa vigente e delle sentenze della Corte di Cassazione.

Il dirigente è colui il quale, grazie a competenze professionali e poteri gerarchici e funzionali commisurati all’incarico svolto, mette in atto le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività e vigilando sul suo corretto svolgimento. Il dirigente rappresenta dunque una sorta di facente funzioni del datore di lavoro o suo sostituto, disponendo dell’autonomia necessaria per esercitare la propria discrezionalità.

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Autonomia

La sua attività può riferirsi a un settore specifico o a tutta l’azienda nel suo complesso. Il “ramo autonomo” dell’azienda è rappresentato da un complesso unitario di servizi che hanno la medesima finalità e che, sebbene destinati al medesimo organismo, possono assumere una configurazione indipendente attraverso l’accentramento di attività e mezzi che dunque hanno un rapporto di diretta dipendenza da questo.

Alla luce di quanto detto è semplice comprendere la centralità di questa figura professionale all’interno della complessa realtà dell’azienda. Proprio per far fronte a una elevata articolazione che molto spesso può caratterizzare un’impresa, può essere necessario prevedere non uno, ma una serie di dirigenti, organizzati tra loro in ordine gerarchico, prevedendo sia vincoli di subordinazione che di coordinamento. Malgrado ciò va comunque fatto salvo un livello piuttosto elevato di autonomia decisionale e di responsabilità a ogni livello, caratteristiche imprescindibili della dirigenza a qualsiasi livello.

Responsabilità

Se nel 1996, con il D.Lgs. 242, si era voluta manifestare una distinzione tra gli obblighi riservati al datore di lavoro e quelli che quest’ultimo condivideva con i dirigenti – individuando quindi una differenza sostanziale tra le due figure – con il D.lgs 81/2008 questa distinzione è stata superata. Ciò, secondo la Sez. IV della suprema Corte di Cassazione, sta a significare che il Legislatore ha inteso rendere responsabili di una serie di questioni, prima di tutto legate alla sicurezza sul lavoro, anche i dirigenti, seppur privi di apposita delega.

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Essendo il dirigente già un delegato del datore di lavoro, alla luce di quanto affermato in precedenza, deve occuparsi anche di questi temi, avendo al tempo stesso le necessarie competenze e responsabilità che gli consentono di esercitare questo tipo di priorità. A tal proposito, la sentenza n. 1238 della Corte di Cassazione Sez. IV, ha indicato che: il controllo che il dirigente deve esercitare al fine delle misure di sicurezza stabilite dall’ordinamento lavoristico, consiste nelle misure relative a informazione, formazione, attrezzature idonee, presidi di sicurezza, e comunque ogni altra misura idonea, per comune regola di prudenza e diligenza, a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Viene da sé che la competenza del dirigente in quest’ambito si muove a 360° e che le responsabilità afferiscono a tematiche numerose e cogenti, tali da non poter escludere questa figura dalle responsabilità precedentemente enunciate.

Dipendenti

A tutto ciò va aggiunto l’obbligo, per le figure apicali dell’impresa, di monitorare, attraverso una continua attività di vigilanza e controllo, i comportamenti dei lavoratori che possano rendere inefficaci le necessarie cautele già intraprese, adottando i necessari provvedimenti disciplinari, che possono anche arrivare al licenziamento. L’obbligo di “vigilanza assidua e continuativa” decade solo nel caso in cui si stiano espletando operazioni di semplicità estrema, affidate a dipendenti dotati di elevato grado di specializzazione e di lunga esperienza.