Contributi europei alle Pmi: i requisiti di accesso ai bandi Ue

di Giuseppina Pepoli

14 Ottobre 2008 09:00

Per poter accedere a sovvenzioni e contributi europei, le Pmi devono poter contare su indicazioni certe in quanto a requisiti d'accesso

Può aiutare a fare chiarezza sui requisiti di accesso ai bandi europei destinati alle Pmi analizziamo una recente pronuncia del T.A.R. Veneto Venezia (emessa dalla Sez. III in data 09.01.2008 e distinta al n.14 a definizione della vertenza Soc. F. c. Reg. Veneto, Veneto Sviluppo s.p.a., Soc. B – edita in: Red. Amm. TAR 2008, 1) che ha affrontato proprio questa delicata questione.

Nella questione affrontata dall’Organo di Giustizia Amministrativa, la società ricorrente lamentava l’ingiustificato diniego opposto dalla Regione Veneto all’ammissione dell’impresa stessa ai contributi ex art. 11, lett. b) del Decreto Legge 29.08.1994 n.516 (come convertito dalla Legge 27.10.1994 n.598 e successivamente modificato dall’art. 15 della Legge 05.03.2001 n.57) motivato dalla carenza del requisito soggettivo richiesto ex art. 2 d.m. 18.04.2005, che traspone nel nostro ordinamento la raccomandazione CEE 2003/361 ed i regolamenti CEE n.ri 363/04 e 364/04.

L’art. 1 del Regolamento CE n.364/04 (che ha modificato il Regolamento n.70/01), per definire “piccola e media impresa” fa riferimento al contenuto della raccomandazione CE n.361/2003. All’art. 4 di quest’ultima è previsto che se un’impresa, alla data dei conti, constati di avere superato nell’uno o nell’altro senso e annua, le soglie degli effettivi o quelle finanziarie di cui all’art. 2, essa perde o acquista la qualifica di piccola, media o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

Nel nostro caso, la decisione di rigetto era stata adottata sulla scorta dell’applicazione di quanto in d. m. 18 aprile 2005, in combinazione da quanto disposto dalla normativa diretta a disporre l’erogazione di contributi a sostegno degli investimenti per la ricerca industriale nelle piccole e medie imprese.

Nel decreto di riferimento, affinché si configuri la qualifica di Pmi, é ben specificata la necessità di un fatturato medio non superiore ad 50 milioni di euro, con fatturato annuo e totale di bilancio dell’ultimo esercizio contabile chiuso e approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Inoltre, è ivi previsto che i dati impiegati per collocare gli effettivi e gli importi finanziari debbano essere quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso e debbano venire calcolati su base annua.

Qualora dette soglie siano superate per due esercizi consecutivi, si verifica la perdita della qualifica in argomento, anche se tale soglia ha la sola funzione di fissare una definizione di Pmi comune in ambito comunitario, essendo stati lasciati gli Stati aderenti liberi di stabilire in materia una disciplina più rigida.

Tutto ciò in quanto il nostro ordinamento non ha recepito la raccomandazione CEE 2003/361 integralmente, preferendo fissare soglie più basse rispetto a quelle comunitarie, fondando la giustificazione di tale scelta sul “VII considerando” della stessa, secondo la quale “le soglie finanziarie e quelle relative al personale occupato rappresentano limiti massimi e gli Stati membri … possono stabilire soglie più basse di quelle comunitarie per orientare i loro interventi ad una categoria precisa di Pmi”.

Basta, quindi, che all’interno di un gruppo vi sia anche solo un’impresa, soprattutto se risulti associata, che abbia superato i limiti dimensionali per un solo esercizio, prevedendo limiti più bassi rispetto a quelli stabiliti nella raccomandazione, sforati in conseguenza dei dati dell’ultimo esercizio contabile chiuso, che la qualifica di Pmi viene automaticamente ad estinguersi.

Forse dipendono anche da questo criterio di valutazione i risultati non troppo esaltanti sull’utilizzazione dei finanziamenti tematici comunitari 2002-2006?

Il CENSIS, nel suo Rapporto sull’utilizzo dei finanziamenti tematici comunitari 2002-2006 in Italia, ha tratto conclusioni alquanto sconfortanti, che vedono l’Italia fanalino di coda rispetto a tutti gli altri partners europei nella classifica specifica.

Il rapporto, commissionato dal Dipartimento per le Politiche Comunitarie, classificando l’area di intervento in cinque ambiti (società dell’informazione, energie e ambiente, strumenti di riduzione delle disparità, imprese e cooperazione internazionale ed aiuti allo sviluppo), è giunto alla sconfortante conclusione di cui sopra, dopo avere analizzato le attività specifiche per le Pmi.

In quest’ambito, il finanziamento dell’Unione ammonta al solo 13,1% delle domande presentate, ponendoci in classifica addirittura dopo Malta, Lettonia, Estonia e Lituania!

Sebbene 430 milioni di euro, su un budget complessivo di 17,5 miliardi, siano stati effettivamente devoluti al finanziamento di progetti di ricerca per il miglioramento dei prodotti e dei processi produttivi (nonché per stimolare le imprese ad attivare percorsi di innovazione attraverso partnership con altre aziende o laboratori di ricerca) non solo ci siamo collocati alquanto indietro rispetto a paesi industrializzati con profilo simile a quello italiano ma, addirittura, ci siamo fatti distanziare anche dai nuovi entranti, conseguendo un tasso di successo del solo 11,8%, assai basso addirittura rispetto anche alla Gran Bretagna, all’Irlanda ed all’Olanda.

Difficoltà di accesso ai finanziamenti, eccessiva burocratizzazione delle pratiche per le sovvenzioni o disinformazione?
Quale che sia la risposta, resta il fatto che l’intervento del Commissario europeo per la Programmazione Finanziaria ed il Bilancio, Dalia Grybauskaite, ha lasciato poco spazio alla fantasia nel momento in cui ha sottolineato la necessità di predisporre norme finanziarie all’altezza della vita di ogni giorno.

I finanziamenti europei che, a grandi linee, possono dividersi nelle due categorie delle sovvenzioni (per cofinanziare progetti specifici e gli appalti di servizi) e degli appalti (di servizi, opere o forniture) aggiudicati mediante gara, pur con le nuove norme finanziarie entrate in vigore nel 2007, evidentemente non sono così immediatamente e facilmente fruibili come si vorrebbe o, per lo meno, i controlli che sono previsti agli effetti di un più equo e razionale utilizzo degli stessi, i tre quarti dei quali sono gestiti direttamente dagli stati membri, sono più limitativi di quello che si vorrebbe.