Rottamazione in scadenza: tolleranza fino al 20 marzo

di Anna Fabi

13 Marzo 2024 09:24

Pagamento delle prime tre rate della Rottamazione quater entro il 15 marzo, con tolleranza di 5 giorni, stessa scadenza per alluvionati: istruzioni AdER.

Il pagamento della terza rata della Rottamazione quater – con la riapertura dei termini per chi non è riuscito a saldare le prime due in scadenza nel 2023 – è fissata tutti i casi, grazie alla proroga,  al 15 marzo 2024.

Stessa data anche il versamento delle prime due rate per le popolazioni di Emilia Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio scorso.

Restano i cinque giorni di tolleranza sempre previsti dalle regole della definizione agevolata, per cui i versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 20 marzo 2024.

La proroga AdER: video guida

Come ricorda l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER):

la Legge n. 18/2024 di conversione del Decreto “Milleproroghe”, ha stabilito che entro il 15 marzo 2024 sarà ancora possibile effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), senza oneri aggiuntivi e mantenendo i benefici dell’agevolazione.

Previsti cinque giorni di tolleranza senza perdere i benefici. Quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 20 marzo.

Per aiutare i contribuenti a sfruttare questa nuova opportunità, l’AdER ha anche realizzato una video guida.

Chiarimenti AdE sui casi particolari di ritardo pagamenti

Con risposta a specifico interpello, tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è da considerarsi tempestivo il pagamento intervenuto prima dell’entrata in vigore delle norme  che ne hanno legittimato il differimento.

Tale interpretazione è volta ad evitare disparità di trattamento rispetto a coloro che ­ – essendo decaduti dal piano di rateazione per non aver versato le rate –  sono adesso stati rimessi in termini.

Come si pagano le rate della Rottamazione quater

L’agente della riscossione ha recepito così le disposizioni contenute nella legge di conversione del Milleproroghe, approvata in via definitiva lo scorso 21 febbraio.

I pagamenti possono essere effettuati con i bollettini che il contribuente ha ricevuto contestualmente alla Comunicazione delle somme dovute, eventualmente disponibili nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle entrate, dove è possibile scaricarli.

Chi non ha le credenziali, può anche recuperarli dall’area pubblica del portale, compilando apposito form e indicando la casella di posta elettronica a cui riceverli.

Le modalità sono le stesse precedentemente applicate: i canali telematici di banche e Poste Italiane e di tutti gli altri soggetti aderenti a PagoPA, direttamente dal conto corrente scegliendo la domiciliazione bancaria, utilizzando il servizio Pagaonline dell’AdER (utilizzando il bollettino RAV o il modulo PagoPA).

Infine, chi intende pagare solo alcune delle cartelle per le quali è stata autorizzata la rottamazione, ridefinendone in pratica l’importo, può utilizzare il servizio ContiTu dell’agente della riscossione.

I termini per non uscire dalla definizione agevolata

La cosa importante è rispettare le scadenze, la regola fondamentale della rottamazione è che, in caso contrario, si decade dalla tregua fiscale e riprendono le ordinarie pratiche di riscossione.

Quindi, chi non esegue i versamenti entro il 15 marzo, o al più tardi entro il 20 marzo applicando i cinque giorni di tolleranza, esce automaticamente dalla rottamazione.

Tutte le scadenze prorogate

Riassumiamo brevemente i termini della proroga, indicando quali erano le scadenze originarie e come sono state modificate dal Milleproroghe.

  • Riapertura dei termini: si possono pagare entro il 15 marzo, rientrando nel perimetro della rottamazione, le prime due rate scadute rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre.
  • Terza rata: slitta al 15 marzo il versamento della terza rata, il cui termine originario era il 28 febbraio.
  • Alluvionati (popolazioni di Emilia Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023): le prime due rate scadute il 31 gennaio e il 28 febbraio possono essere versate entro il 15 marzo.

Le prossime rate

Ricordiamo che non cambiano le altre scadenze previste dalla rottamazione, fissate al 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2024 di ogni anno.