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Verifiche INPS sulla cassa integrazione

di Filippo Davide Martucci

13 Gennaio 2016 09:14

Precisazioni INPS sulla nozione di "unità produttiva" nelle istanze di cassa integrazione: normativa, verifiche, casi particolari.

Ai fini dell’istruttoria, le domande di cassa integrazione (CIGO) pervenute dal 7 dicembre 2015, l’unità produttiva deve essere registrata per la prima volta come nuova unità (punto 1.4, circolare INPS 197/15) al fine di definire i requisiti di anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni; calcolare i limiti massimi di utilizzo dell’ammortizzatore sociale (quinquennio mobile, 52 settimane nel biennio, un terzo delle ore lavorabili); definire l’incremento del contributo addizionale (messaggio INPS 7336/15). 

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Inoltre, l’indirizzo dell’unità produttiva deve coincidere con quello della sede legale. Diversamente, l’INPS verificherà, valutando anche i dati preesistenti negli archivi dell’Istituto, che l’indirizzo si riferisca a uno stabilimento diverso, una filiale o un laboratorio distaccato dalla sede, che abbia un’organizzazione autonoma (punto 1.4 della circ. 197/15).

Nel settore edilizia e affini, per la qualificazione dei cantieri come unità produttiva, la costituzione e il mantenimento degli stessi deve seguire un contratto di appalto e i lavori devono avere una durata minima di almeno 6 mesi. Tali caratteristiche devono essere dimostrate dall’azienda allegando alla domanda la documentazione probatoria.

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Infine, per quanto riguarda il computo del limite di 52 settimane nel biennio mobile (art. 12 D.Lgs. 148/15 individuato al punto 2.3 della circolare 197/15), è opportuno tenere conto anche dei periodi di CIGO anteriori al 24 settembre 2015.