Le elezioni del 2026 si svolgeranno su due giornate e con compensi maggiorati per i componenti dei seggi. La Camera dei Deputati ha approvato la conversione in legge del decreto-legge 196/2025, che introduce modifiche alle modalità di voto, agli onorari per presidenti e scrutatori e, in via temporanea, alle regole sul quorum nei Comuni sotto i 15mila abitanti. Le nuove disposizioni si applicano già alle consultazioni di marzo.
Voto su due giorni per le consultazioni 2026
La distribuzione del voto su due giornate rappresenta una delle novità centrali del provvedimento e si estende alle eventuali consultazioni che si svolgono in contemporanea, comprese elezioni suppletive o amministrative. Le urne resteranno aperte:
- domenica dalle 7 alle 23;
- lunedì dalle 7 alle 15.
La prima applicazione della legge riguarda il referendum del 22 e 23 marzo 2026.
Compensi scrutatori 2026 con maggiorazione del 15%
Il decreto conferma gli importi base previsti per i componenti dei seggi e introduce una maggiorazione del 15% in considerazione del voto articolato su due giornate.
Per il referendum spettano:
- 130 euro al presidente;
- 104 euro a ciascun scrutatore e al segretario;
- 79 euro al presidente e 53 euro agli scrutatori nei seggi speciali.
Per le elezioni politiche e amministrative gli importi sono:
- 150 euro al presidente;
- 120 euro a scrutatori e segretario;
- 90 euro al presidente e 61 euro agli scrutatori nei seggi speciali.
Quando si tengono più consultazioni nello stesso seggio, è previsto un compenso aggiuntivo di 37 euro per il presidente e di 25 euro per ciascun scrutatore per ogni elezione oltre la prima. Su tali importi si applica la maggiorazione del 15% prevista dalla legge.
Quorum ridotto nei Comuni sotto i 15mila abitanti
In via limitata al 2026, nei Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti e con una sola lista ammessa, l’elezione è valida se:
- la lista ottiene almeno il 50% dei voti validi;
- partecipano al voto almeno il 40% degli aventi diritto.
In via ordinaria, la soglia di partecipazione richiesta è pari al 50%. La modifica temporanea riduce quindi il livello minimo di affluenza necessario per rendere valida l’elezione in caso di lista unica.
Scrutinio e ordine delle operazioni
Al termine delle operazioni di voto si procede prima allo scrutinio del referendum e successivamente a quello delle eventuali elezioni politiche o amministrative svolte in contemporanea, secondo l’ordine stabilito dalla normativa elettorale vigente.