Legge Semplificazioni: guida alle novità per imprese e professionisti

di Barbara Weisz

11 Dicembre 2025 15:43

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Entra in vigore il 18 dicembre la legge di conversione del Decreto Semplificazioni, che rivede adempimenti e procedure per imprese e professionisti in più settori.

Proroga al 2027 per le concessioni di dehor e spazi all’aperto di bar e ristoranti, silenzio assenso ai permessi di costruire sugli immobili vincolati, tempi dimezzati per l’autotutela della pubblica amministrazione: sono solo alcune delle tante novità per le imprese ed in materia di lavoro contenute nella Legge 182/2025 di conversione del Decreto Semplificazioni che, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il 18 dicembre.

Proroga concessioni per i dehor

La Legge 182/2025 contiene una lunga serie di misure, anche riferite a specifici settori. Ad esempio, sono diverse le disposizioni in materia di turismo, agricoltura di precisione e logistica. Fra le norme di maggior rilievo, e anche più attese, segnaliamo la proroga al 30 giugno 2027 dei permessi per i dehor di bar e ristoranti, contenuta nell’articolo 50. Riguarda esclusivamente le concessioni rilasciate dai Comuni durante l’emergenza pandemica, e poi costantemente rinnovate in base alle svariate proroghe che si sono succedute. Chi invece ha una normale licenza, non concessa quindi in base alle regole emergenziali, dovrà seguire l’iter ordinario dei rinnovi.

Dimezzati i tempi per l’autotutela

La norma sull’autotutela dimezza i tempi, potenziando quindi la certezza del diritto. L’articolo 1 del decreto va a modificare la legge 241/1990, riducendo da 12 a sei mesi il termine entro cui un provvedimento amministrativo può essere dichiarato illegittimo.

Permessi di costruire immobili vincolati

L’articolo 40 invece semplifica le regole sul permesso di costruire per immobili vincolati, introducendo una fattispecie di silenzio assenso. Resta la necessità di avere il nulla osta della Sovrintendenza o delle altre eventuali autorità preposte. Ma se l’iter è già avviato, e ci sono già le autorizzazioni e nulla osta, sulla domanda di permesso di costruire scatta il silenzio assenso. Quindi, se la Pubblicazione Amministrazione non risponde, sostanzialmente l’autorizzazione è stata concessa. La norma interviene sul Testo Unico dell’edilizia, introducendo nell’articolo 20 il seguente principio:

qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire.

SCIA per gli spettacoli dal vivo

Sempre in materia di pratiche edilizie, l’articolo 34 chiarisce quali elementi deve contenere la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), in relazione a uno spettacolo o evento dal vivo con un numero di partecipanti non superiore a 2mila. Si tratta di un ulteriore passaggio normativo rispetto alle novità introdotte lo scorso anno dal Decreto Cultura (dl 201/2024, articolo 7) in base alle quali è diventata strutturale la possibilità di presentare solo la SCIA per ogni «atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge». La segnalazione certificata di inizio attività in questi casi sostituisce tutte le tipologie di certificazioni che erano prima richieste.

In base al Decreto Semplificazioni, la SCIA deve indicare numero massimo di partecipanti, luogo e orario in cui si svolge lo spettacolo, va corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà e dalla relazione tecnica di un professionista (ingegnere, architetto, perito industriale o geometra), che attesta la rispondenza del luogo alle caratteristiche tecniche di legge, e della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili.