Il 24 maggio è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni (siglato lo scorso 17 aprile) in materia di formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Dlgs 81/2008.
Il nuovo accordo sostituisce integralmente gli atti precedenti, creando un quadro normativo unico e aggiornato per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
I nuovi corsi di formazione obbligatori
Tutti i datori di lavoro, anche quelli che non ricoprono il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dovranno adesso frequentare un corso di formazione della durata minima di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.
La durata del corso per i preposti passa da 8 a 12 ore, da svolgere in presenza o videoconferenza sincrona. L’aggiornamento diventa biennale, con una durata minima di 6 ore. Il corso per i dirigenti viene ridotto a 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri. L’aggiornamento è previsto ogni cinque anni, con una durata minima di 6 ore. Per i lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, l’Accordo prevede infine 12 ore, esclusivamente in presenza.
L’Accordo introduce poi l’obbligatorietà della formazione per carriponte, caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) e macchine agricole raccoglifrutta (CRF).
Sono stati infine introdotti nuovi moduli obbligatori su tematiche emergenti, come molestie e violenze nei luoghi di lavoro, e ausili per la comprensione linguistica destinati ai lavoratori stranieri.
Requisiti più severi e verifiche più numerose
Vengono introdotti criteri più rigorosi per la qualificazione dei formatori, richiedendo esperienza professionale e didattica specifica, oltre a continui aggiornamenti delle competenze.
L’Accordo introduce anche un sistema di monitoraggio dell’efficacia della formazione, con verifiche durante l’attività lavorativa e non solo alla fine del corso.
Nel periodo transitorio di 12 mesi concesso dall’Accordo ci sarà comunque tempo di adeguare i corsi. Prevista anche una clausola che riconosce i crediti formativi già acquisiti.