


L’attestazione SOA è necessaria per tutti i bonus edilizi di valore superiore a 516mila euro e non riguarda solo quelli che comportano una cessione del credito e uno sconto in fattura. A sottolinearlo è stata, nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate nel corso di un incontro con la stampa specializzata.
Il Fisco ribadisce che sono soggette all’obbligo di possedere la certificazione tutte le imprese incaricate di eseguire lavori di importo superiore a 516.000 euro, in merito a qualsiasi tipologia di bonus edilizio, come il Superbonus ma anche per Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus o Sismabonus e i vari interventi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
Certificazione SOA per interventi sopra 516mila euro
Non si tratta di una novità normativa ma di una semplice conferma in realtà. L’AdE ha infatti chiarito soltanto alcuni aspetti che riguardano la qualificazione obbligatoria per gli appalti pubblici, fornendo delucidazioni sulle possibili interpretazioni dell’articolo 10 bis del Dl n.21/2022.
La certificazione serve già al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappaltato.
Per quali agevolazioni edilizie serve la SOA
A specificare che la certificazione SOA riguarda anche la fruizione diretta della detrazione oltre all’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, è stata la circolare n.10/E del 20 aprile 2023.
Poiché la circolare faceva riferimento a qualsiasi interventi agevolato, si considera oggi necessaria anche per quelli che all’epoca non prevedevano tali opzioni alternative, ossia bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus. Ricapitolando:
- superbonus di cui all’ art. 119, D.L. n. 34/2020;
- ecobonus per interventi di efficienza energetica di cui all’ art. 14, D.L. n. 63/2013;
- sisma bonus per adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, c. da 1 bis a 1 septies, D.L. n. 63/2013;
- detrazione IRPEF per interventi recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16 bis, c. 1, lett. a), b) e d), TUIR;
- detrazione IRPEF per installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16 bis, c. 1, lett. h), TUIR;
- detrazione IRPEF o IRES per installazione colonnine di ricarica veicoli elettrici di cui all’art. 16 ter, D.L. n. 63/2013;
- bonus per superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’art. 119 ter, D.L. n. 34/2020.