Agevolazioni prima casa, Cassazione: la residenza è inderogabile

di Teresa Barone

25 Gennaio 2023 11:13

Cassazione: per mantenere le agevolazioni prima casa non basta la domanda ma serve l'effettivo trasferimento della residenza nella nuova abitazione.

La mera presentazione della domanda di trasferimento non permette di perfezionare l’iter necessario per accedere all’agevolazione prima casa, ma è comunque necessario dimostrare l’effettivo cambio di residenza.

A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 667 del 12 gennaio 2023, risolvendo una contestazione tra l’Agenzia delle Entrate e un contribuente.

Bonus prima casa

L’agevolazione sull’acquisto prima casa consiste in una serie di vantaggi fiscali, a partire dall’applicazione dell’imposta di registro ridotta al 2% e delle imposte ipotecaria e catastale pagate nella misura fissa di 50 euro.

Per accedere al beneficio, non soltanto l’acquirente non deve possedere altre case, ma l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha oppure stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza.

Questo ultimo requisito, in particolare, nei diversi pronunciamenti e nei provvedimenti di prassi torna sempre come quello primario, da cui non si può derogare.

Il requisito della residenza

Secondo il Fisco, infatti, l’agevolazione prima casa doveva essere revocata al contribuente a causa del mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione. Secondo l’acquirente, invece, era sufficiente la richiesta di trasferimento.

Come ha chiarito la sentenza di Cassazione, in tema di imposta di registro:

il beneficio fiscale della “prima casa”, al di là dell’ipotesi riconnessa all’attività lavorativa esercitata, spetta esclusivamente al soggetto che abbia trasferito la residenza anagrafica nel Comune dove ha acquistato l’immobile entro il termine di decadenza previsto dalla legge.

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Nel caso in cui non risulti l’effettivo trasferimento della residenza, quindi, il contribuente può conservare il beneficio solo se il procedimento amministrativo non è stato ancora ultimato per cause non imputabili allo stesso, o nel caso si sia chiuso con un rifiuto al trasferimento.

In una precedente ordinanza (4800/2015), la Cassazione si espressa in termini ancora più perentori, ritenendo che i ritardi burocratici per la pratica di trasferimento della residenza o di permessi vari non giustificano il mancato cambio di residenza entro 18 mesi.