Fattura elettronica: conservazione a norma

Risposta di Barbara Weisz

Pubblicato 18 Aprile 2022
Aggiornato 26 Aprile 2022 11:24

Camilla chiede:

In merito alla conservazione delle fatture elettroniche emesse, posso conservare sul mio pc i file xml o p7m inviati al SdI e correttamente inoltrati al destinatario, visto che i file inoltrati al sistema di interscambio (SdI) sono immodificabili? O devo necessariamente affidarmi ad un intermediario?

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 13/E del 2018, rispondendo a specifico quesito sulla fatturazione elettronica e su quanto previsto dal CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale (articolo 23-bis dlgs 82/2005), conferma per:

le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche, la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.

Il Dpcm del 3 dicembre 2013, che è la normativa di riferimento (assieme all’allegato A del provvedimento 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate), prevede una serie di formati considerati idonei alla conservazione: pdf, jpg, txt. Quindi, ciascun operatore conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione copie informatiche delle fatture elettroniche in questi formati. Il tutto, ssempre nel rispetto dei requisiti del GDPR.

Detto questo, le ricordo che c’è anche uno specifico servizio gratuito di conservazione fornito dall’Agenzia delle Entrate, attraverso il portale Fatture e Corrispettivi. In entrambi i casi, l’operazione non richiede l’intervento di intermediari ma è permesso anche il loro utilizzo da parte di questi soggetti, tramite specifica autorizzazione.

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Risposta di Barbara Weisz