
In vista delle prossime scadenze per le fatture senza addebito IVA , ricordiamo che l’apposizione della marca da bollo da 2 euro a carico del debitore (art. 1199 C.C.) è obbligatoria se l’importo supera i 77,47 euro mentre per importi inferiori non va applicata neanche sulle fatture cartacee.
Si tratta di un tributo alternativo all’imposta sul valore aggiunto che resta dovuto anche nei casi in cui c’è obbligo di fatturazione elettronica, per quanto siano diverse le modalità di assolvimento e pagamento per le e-fatture emesse.
Nel mese di settembre ci sono due importanti scadenze fiscali per il pagamento dell’imposta di bollo relativa al secondo trimestre 2023 per le fatture elettroniche (emesse nei mesi di aprile, maggio e giugno).
Vediamo di seguito tutte le date da tenere a mente e come funziona l’intera procedura.
Imposta di bollo con fattura elettronica
L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica. A comunicare poi quanto versare per le e-fatture emesse sarà la stessa Agenzia delle Entrate, al termine di ogni trimestre, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
Al termine di ogni trimestre, l’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio. I dati in questione sono disponibili sul portale Fatture e Corrispettivi.
Sul portale, sono presenti due elenchi con gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:
- elenco A (non modificabile) – fatture e documenti elettronici emessi assoggettati a imposta di bollo (con campo valorizzato)
- l’elenco B (modificabile) – fatture assoggettabili a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista.
Esempio elenco A
Esempio elenco B
Integrazione bollo fatture elettroniche
Gli elenchi sono messi a disposizione entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre. I soggetti IVA possono quindi verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione, possono confermare o integrare la lista precompilata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.
Come integrare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche online? Nel caso in cui il contribuente integri l’elenco B, i nuovi documenti saranno considerati per il calcolo dell’imposta di bollo da pagare. Diversamente, se ritengono che una o più fatture elettroniche elaborate dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle e fornire le motivazioni in sede di eventuale verifica.
Pagamento imposta bollo fatture elettroniche
Grazie a quei dati, l’Agenzia mette dunque a disposizione sul proprio sito un servizio che consente agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia. Lo scopo è di semplificare le modalità di pagamento delle imposte di bollo relative alle fatture elettroniche per quanti vi siano assoggettati. Il pagamento può dunque essere effettuato con le seguenti modalità:
- addebito su conto corrente bancario o postale;
- tramite modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Differenza imposta bollo e-fatture e bollo virtuale
La modalità digitale prevista per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non deve essere confusa con il cosiddetto “bollo virtuale” (modalità di pagamento di cui all’articolo 15 del Dpr n. 642/1972), che consiste invece nella richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate di assolvimento dell’obbligo sui documenti cartacei, attraverso una dichiarazione annuale per la liquidazione dell’importo dovuto tramite modello F24.
Scadenze di settembre per l’imposta di bollo su e-fatture
La prima data da segnare sul calendario è il 10 settembre. Entro questa data, i contribuenti devono effettuare le modifiche all’elenco delle fatture elettroniche per le quali è dovuta l’imposta di bollo. Questo elenco è predisposto dall’Agenzia delle Entrate ed è utilizzato per il calcolo dell’importo dell’imposta. È fondamentale verificare e, se necessario, aggiornare questo elenco entro la scadenza del 10 settembre.
La seconda scadenza è fissata per la fine del mese di settembre, nello specifico il 30 settembre. Tuttavia, poiché questa data cade di sabato, il versamento dell’imposta di bollo relativa al secondo trimestre 2023 è differito al successivo lunedì, il 2 ottobre 2023.
Chi deve versare l’imposta di bollo sulle fatture
È importante notare che questa scadenza chiama alla cassa solo i contribuenti il cui importo dell’imposta di bollo supera i 5.000 euro per la prima metà dell’anno. Questa soglia è stata introdotta dalla legge 122/2022 di conversione del Dl Semplificazioni, che ha ridisegnato il calendario delle scadenze per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Calendario scadenze per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2023
- 1° trimestre: scadenza 31 maggio. Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
- 2° trimestre: scadenza 30 settembre. Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
- 3° trimestre: scadenza 30 novembre
- 4° trimestre: scadenza 28 febbraio dell’anno successivo
Prima di effettuare il versamento, è fondamentale verificare l’importo dovuto e, se necessario, apportare modifiche all’elenco delle fatture elettroniche. È possibile farlo online sul sito dell’Agenzia delle Entrate fino al 10 settembre. Trascorsa questa data, spetterà all’Agenzia delle Entrate calcolare l’importo dovuto sulla base dei dati a sua disposizione.
Cosa succede se non si paga
In caso di omesso o carente versamento, l’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione telematica con l’importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso. Il contribuente avrà 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti, ma trascorso tale termine, l’importo sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.
È quindi importante prestare attenzione a queste scadenze e rispettarle per evitare eventuali sanzioni e problemi con l’Agenzia delle Entrate.