Riscaldamento in condominio: rinuncia senza costi

di Anna Fabi

16 Ottobre 2020 07:38

Non è tenuto a pagare il riscaldamento il condomino che non utilizza l'impianto centralizzato: nulle le delibere condominiali che lo impongono.

Una sentenza della Corte di Cassazione (n. 15932/2019) si è espressa in merito alla legittimità delle delibere condominiali che prevedono l’addebito delle spese a carico dei condomini non serviti dal sistema di riscaldamento centralizzato.

Per gli Ermellini, il condomino che non fruisce del riscaldamento centralizzato non è tenuto al pagamento delle spese relative al consumo. Se la delibera condominiale stabilisce il contrario, questa non può essere ritenuta legittima e il condomino può contestare le spese del riscaldamento anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.

Diritto al riscaldamento autonomo

Il caso riguardava un condomino che aveva presentato opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del condominio sulla base della deliberazione assembleare di approvazione di due bilanci consuntivi nei quali gli erano state addebitate le spese di consumo del riscaldamento centralizzato. Quest’ultimo, in via riconvenzionale, aveva chiesto che venisse accertata la legittimità del distacco del proprio appartamento dall’impianto comune dei termoconvettori presenti nelle unità abitative di sua proprietà, nonché la nullità di tutti i consuntivi approvati dall’assemblea successivamente a tale evento, nella parte in cui gli addebitavano le spese di consumo dei menzionati termoconvettori, con conseguente condanna del Condominio alla restituzione delle somme incassate nel periodo di distacco a titolo di quota di consumo fisso dei termoconvettori.

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Il Tribunale di Verona aveva rigettato l’opposizione ritenendo che l’invalidità delle deliberazioni assembleari non poteva farsi valere nel giudizio di opposizione, ma solo con separata impugnazione ai sensi dell’art. 1137 c.c. e che il distacco non era stato comunque autorizzato dall’assemblea condominiale ai sensi dell’art. 26 I. n. 10/1991 (come modificato dal d.lgs. n. 311/2006). La Corte di appello aveva sostanzialmente confermato tale parere.

Di diverso avviso invece la Corte di Cassazione, alla quale era quindi ricorso il condomino. I giudici hanno prima chiarito che, se il condomino dimostra che la sua unità immobiliare non è mai stata o non sia più collegata all’impianto condominiale, non usufruendo dell’impianto di riscaldamento centralizzato, non è tenuto a sopportare le spese relative al consumo.

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Viene inoltre evidenziato che il condomino può legittimamente rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto.

L’eccezione, chiariscono inoltre i giudici supremi, può essere sollevata anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso sulla base del consuntivo che contenga tali addebiti, anche qualora la relativa delibera di approvazione non sia stata impugnata in giudizio: trattandosi di una delibera da considerarsi nulla, tale vizio può essere sollevato per la prima volta anche in sede di procedimento monitorio.