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Flat Tax e Costituzione a confronto

di Ginevra Castelnuovo

Pubblicato 20 Giugno 2018
Aggiornato 17 Giugno 2019 11:01

Luci e ombre della flat tax: la riforma delle aliquote IRPEF non sembra rispecchiare i pilastri del sistema tributario italiano così come espressi nella Costituzione.

L’annunciata istituzione della flat tax in Italia rappresenta la primaria strategia di governo Lega Cinque Stelle per ridurre la pressione fiscale nel Paese.

Ad oggi, lo scenario che si presenta agli occhi degli italiani è questo: un debito pubblico che raggiunge quasi i 2279 miliardi di euro; un’evasione fiscale di circa 108 miliardi ed una pressione fiscale su tasse e contributi del 48% (dati OCSE).

Presente prevalentemente nei paesi dell’Est Europa, la flat tax dovrebbe approdare in Italia entro il 2020, sostituendo in primo luogo l’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) per come la conosciamo, eliminando quasi del tutto la progressività dell’imposta, principio cardine del nostro sistema tributario.

Così come è stata prospettata, tuttavia, questo asse portante della riforma fiscale programmata dal Governo Conte rischia di apparire una rivoluzione dai contorni normativi troppo sfumati, con ipotetici profili di incostituzionalità.

Un po’ come la pace fiscale, una formula troppo simile ai condoni fiscali che in un passato non troppo remoto sono stati prima concessi e poi giudicati inapplicabili.

Flat tax a rischio incostituzionalità

Il funzionamento del sistema tributario italiano è regolato dalla Costituzione mediante gli articoli 23 e 53. In particolare, l’Art. 23 (Cost.) stabilisce che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” ed esprime il principio di riserva di legge, attribuendo al solo legislatore il potere di imporre tributi.

La norma che però si colloca come “principio cardine” e costituisce le fondamenta del diritto tributario italiano è l’Art. 53 (Cost.), in quanto legge costituzionale a tutela della capacità contributiva:

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Risulta chiaro, quindi, che le norme che regolano l’imposizione dei tributi da parte dello Stato italiano nei confronti dei contribuenti abbiano come fondamenta il principio della progressività dell’imposta e la capacità contributiva.

La flat tax proposta dal governo Conte è una tassa non progressiva che prevede solo due aliquote per i redditi derivanti dal lavoro delle persone fisiche: una del 15%, per redditi fino ad 80mila euro; l’altra del 20%, per i redditi superiori a tale importo.

La flat (o dual) tax si contrappone fortemente all’IRPEF per come la conosciamo, che invece è basata su un’aliquota progressiva che scatta sulla quota parte che eccede i cinque scaglioni di reddito attualmente individuati.

L’approvazione di una misura di riforma fiscale che non includa i principi cardine della Costituzione in ambito tributario impone dunque serie riflessioni.

Un’attenzione particolare andrà posta nella sua formulazione, così da non doversi poi ritrovare a intervenire a posteriori laddove la non progressività che penalizza i redditi più bassi, i quali oggi beneficiano di una tassazione proporzionale alla loro capacità – possa condurre a una pioggia di ricorsi e proteste.