Se su una compravendita immobiliare si paga l’aliquota agevolata del 4% (il cosiddetto “beneficio prima casa”, applicabile solo alle abitazioni non di lusso come da Dpr 633/1972 – Tabella A, punto 21) che dovesse risultare illegittima, il Fisco recupererà la differenza rivolgendosi all’acquirente e non al venditore.
Lo stabilisce l’ordinanza n.18378 del 26 ottobre 2012 della Cassazione, rigettando un ricorso in materia:
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Il Fisco, in questi casi, chiederà ai nuovi acquirenti di pagare la differenza d’imposta fra l’aliquota erroneamente applicata (4%) e quella dovuta (21%), applicando in aggiunta la relativa sanzione del 30%.
La Cassazione ha richiamato una precedente sentenza (Cassazione 26259/2010), in base alla quale l'applicazione dell'aliquota ridotta non costituisce un obbligo del venditore, ma un diritto soggettivo dell’acquirente.
Fra l’altro, la sua dichiarazione di voler fruire del beneficio fiscale istituisce un rapporto giuridico diretto ed esclusivo con l’amministrazione finanziaria.
Ricordiamo che la tariffa agevolata del 4% sull’acquisto della prima casa riguarda solo gli immobili venduti da imprese costruttrici: se si acquista da un privato, si paga un’imposta di registro del 3%.