La notifica di una cartella esattoriale se effettuata per posta direttamente dall'Agente della riscossione deve considerarsi inesistente.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria di Lecce, la quale ha dichiarato l'illegittimità della notifica degli atti esattoriali effettuati a mezzo posta.
Tale modalità , infatti, se non effettuata da soggetti autorizzati dalla legge non produce effetti nei confronti del contribuente; in altre parole è come se l’ingiunzione di pagamento non fosse stata mai emessa.
Secondo un precedente orientamento, invece, il potere della notifica dell’Agente della riscossione era da ricondurre nell'art. 26, comma 2, del d.p.r. 602/73, il quale stabilisce che “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento“.
Il Collegio pugliese ha ritenuto che tale norma debba essere interpretata analizzando l'intero contesto normativo: il comma 1 dell'art. 26 elenca, in modo tassativo, gli unici soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia: gli ufficiali della riscossione; messi comunali; gli agenti della polizia municipale; altri soggetti sempre opportunamente autorizzati dal Concessionario.
Alla luce di quanto detto, quindi, solo questi soggetti possono notificare a mano o a mezzo posta gli atti del Concessionario. Al di fuori di questi casi, tutte le notifiche per posta effettuate direttamente dal concessionario sono da considerarsi inesistenti.
Se tale interpretazione verrà confermata da ulteriore Giurisprudenza le cartelle notificate direttamente dall’Agente della riscossione (e pertanto inesistenti) potranno essere oggetto di opposizione anche se i termini di legge sono decorsi e le successive attività di riscossione (iscrizione ipoteca, ect.) saranno prive di efficacia.
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