La cittadinanza in Europa, il diritto

di Stefano Gorla

Pubblicato 28 Novembre 2011
Aggiornato 14 Giugno 2019 10:33

Proseguiamo l'approfondimento sulle norme che regolano l'ottenimento della cittadinanza. Dopo aver visto cosa prevede la legge italiana, ecco una panoramica internazionale.

Lo “ius sanguinis” e lo “ius loci” sono i due principi su cui si fonda il diritto per ottenere la cittadinanza nei diversi paesi. Dopo aver parlato delle norme che regolano la cittadinanza in Italia (anche in seguito alle parole del capo dello Stato, Giorgio Napolitano, a favore della cittadinanza ai bambini nati in Italia da genitori immigrati), vediamo una breve panoramica internazionale.

Ius soli e ius sanguinis

Lo ius soli prevede che abbiano la cittadinanza tutti coloro che sono nati sul territorio dello stato, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Determina quindi l’allargamento della cittadinanza ai figli degli immigrati, nel caso in cui nati sul territorio dello stato: ciò spiega perchè sia stato adottato da Paesi (Stati Uniti, Argentina, Brasile e Canada) con una forte immigrazione e, al contempo, con un territorio in grado di ospitare una popolazione maggiore di quella residente.

Al contrario, lo ius sanguinis, in vigore in Italia (secondo cui è cittadino chi ha un genitore cittadino di quel paese) tutela i diritti dei discendenti degli emigrati, ed è dunque spesso adottato dai paesi interessati da una forte emigrazione, anche storica (come l’Italia, piuttosto che Armenia, Irlanda, Israele), o da ridelimitazioni dei confini (Bulgaria, Croazia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Serbia, Turchia, Ucraina, Ungheria). Vediamo nel dettaglio quali sono le regole nel resto d’Europa.

Cittadinanza in Spagna

In Spagna possono ottenere la cittadinanza gli immigrati maggiorenni dopo dieci anni di soggiorno regolare. Un particolare riguardo è riservato ai cittadini ispano-americani e ai filippini per i quali sono sufficienti due anni. Prevale lo “ius sanguinis” in quanto i nati sul territorio spagnolo da due genitori stranieri non acquistano la cittadinanza.

Cittadinanza in Francia

La Francia distingue tra la nationalitè e la citoyennetè: la prima è una condizione necessaria ma non sufficiente per acquisire la seconda. Per esercitare quest’ultima occorre infatti anche godere dei diritti civili e politici. Vale a dire che un minore, seppur di nazionalità francese, diventa cittadino solo a 18 anni, quando acquisisce la pienezza dei suoi diritti civili e politici.

In Francia la cittadinanza può essere acquisita sia per filiazione (jus sanguinis) che per nascita (jus soli).

E’ quindi francese il figlio, legittimo o naturale, nato in Francia quando almeno uno dei due genitori vi sia nato, qualunque sia la sua cittadinanza.

Inoltre, per effetto della Legge del 16 marzo 1998, ogni bambino nato in Francia da genitori stranieri aquisisce automaticamente la cittadinanza francese al momento della maggiore età se, a quella data, ha la propria residenza in Francia o vi ha avuto la propria residenza abituale durante un periodo, continuo o discontinuo, di almeno cinque anni, dall’età di 11 anni in poi.

Si può diventare anche cittadini per “naturalizzazioine” dopo cinque anni di soggiorno, dimostrando tuttavia di possedere una conoscenza sufficiente della lingua e della Costituzione francese. Fanno eccezione gli immigrati francofoni che benificiano di un tempo più breve. Infine anche il matrimonio con un cittadino francese consente di ottenere la cittadinanza dopo due anni di residenza e di vita comune.